In tema di IVA, prima dell'entrata in vigore della norma, avente natura innovativa e non interpretativa, di cui all'art. 2,comma primo, della legge 23 agosto 1993 n. 349 (norme in materia di attivita' cinotecnica) - secondo cui l'attivita' cinotecnica e' considerata a tutti gli effetti attivita' imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attivita' economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto - l'allevamento di cani non puo' farsi rientrare nell'ambito dell'attivita' agricola. * Massima tratta dal CED della Cassazione.