Sentenza del 27/06/2001 n. 8781 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IVA - OGGETTO - IN GENERE - ANNUALITA' DI IMPOSTA PRECEDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART 2 DELLA LEGGE N 349/93 - CANI - ALLEVAMENTO - ATTIVITA' AGRICOLA - CONFIGURABILITA' - ESCLUSIONE

In tema di IVA, prima dell'entrata in vigore della norma, avente natura innovativa e non interpretativa, di cui all'art. 2,comma primo, della legge 23 agosto 1993 n. 349 (norme in materia di attivita' cinotecnica) - secondo cui l'attivita' cinotecnica e' considerata a tutti gli effetti attivita' imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attivita' economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto - l'allevamento di cani non puo' farsi rientrare nell'ambito dell'attivita' agricola. * Massima tratta dal CED della Cassazione.


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In tema di IVA, l'attivita' di vivaista rientra, come quella di allevamento del bestiame, tra le attivita' agricole - e giustifica l'applicazione del regime speciale previsto per la cessione di prodotti effettuate dai produttori agricoli del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663, ex art. 34, comma 1, lett. A), - solo quando non siano trascesi in misura rilevante i limiti delle potenzialita' del terreno o dell'esercizio normale dell'agricoltura. *Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria

In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio della riduzione alla meta' dell'aliquota IRPEG, riservata ai soggetti elencati nell'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, spetta anche alle Fondazioni bancarie in ragione delle finalita' di interesse pubblico e di utilita' sociale perseguite nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanita', e considerato che l'<> nella societa' conferitaria dell'azienda bancaria - avente carattere transitorio, fintanto che le fondazioni ne saranno titolari - non costituisce attivita' commerciale e che l'art. 12 D. Lgs. n. 356 del 1990 preclude alle Fondazioni qualsiasi ingerenza nell'esercizio dell'attivita' bancaria e quindi anche la possibilita' di operare come , esercitando in modo indiretto tale attivita'. Sulla base dell'art. 12, comma 2, D. Lgs n. 153 del 1999, costituente disposizione di natura interpretativa, tale regime agevolativo e' applicabile anche alle fondazioni gia' esistenti al momento dell'entrata in vigore della disposizione e con riferimento ai pregressi anni d'imposta, purche' tali soggetti, anche in conformita' della Decisione della Commissione CE (del 22 agosto 2002, C-2002-3118), abbiano svolto la loro attivita' senza scopo di lucro, secondo un giudizio di meritevolezza oggetto di accertamento in fatto. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'esenzione decennale dall'ILOR per le imprese artigiane e industriali operanti nelle zone del Centro - nord dichiarate depresse e' riconosciuta dall'art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in presenza dei presupposti e con i limiti fissati dall'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e quindi alle sole imprese aventi ad oggetto, nell'ambito di un ciclo produttivo, la "creazione" di nuovi beni, tra le quali non puo' ritenersi compresa l'attivita' di auto carrozzeria, finalizzata alla mera riparazione di beni preesistenti, ai quali viene conferito non aumento di valore, ma piuttosto il ripristino del medesimo valore iniziale. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

In tema di IRPEF, l'attivita' di rivendita dei prodotti della terra, derivante dalla coltivazione in serra da parte della stessa persona che abbia a tal uopo adibito quasi tutto il fondo nella sua disponibilita', costituisce attivita' connessa a quella agricola, ai sensi dell'art. 29, comma secondo, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, e come tale produttiva di reddito agrario, non commerciale. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

L'attivita' di somministrazione di pasti e bevande oggetto di autonoma e specifica organizzazione, fornita di apposita attrezzatura, analoga a quella richiesta per le esigenze della ristorazione, non puo' venir qualificata come attivita' di turismo rurale, meramente complementare a quella agricola, svolta in via principale. Per l'effetto, essendo nettamente diversa la natura delle attivita' predette, esse sono soggette a distinte normative sia sotto il profilo contabile, che impositivo: pena la violazione dell'art. 1, sesto comma, della L. n. 516/1982 ( a nulla rilevando l'invocata applicabilita' dell'art. 47, Cod. Pen., in tema di "errore sulla norma tributaria").

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