Gli interessi moratori, quando rivestono natura sanzionatoria, non possono costituire - al pari di tutte le altre sanzioni - costi funzionali alla produzione del reddito, come tali deducibili ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 63 e 75.
Sentenza del 25/11/2011 n. 24930 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
REDDITI D'IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - INTERESSI MORATORI - NATURA SANZIONATORIA - INDEDUCIBILITÀ
Gli interessi moratori, quando rivestono natura sanzionatoria, non possono costituire - al pari di tutte le altre sanzioni - costi funzionali alla produzione del reddito, come tali deducibili ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 63 e 75.
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