Sentenza del 25/11/2011 n. 24930 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

REDDITI D'IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - INTERESSI MORATORI - NATURA SANZIONATORIA - INDEDUCIBILITÀ

Gli interessi moratori, quando rivestono natura sanzionatoria, non possono costituire - al pari di tutte le altre sanzioni - costi funzionali alla produzione del reddito, come tali deducibili ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 63 e 75.


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Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di imposte dirette, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, applicabile "ratione temporis", le somme corrisposte dallo Stato o da altri enti pubblici a titolo di contributi in conto esercizio, non concorrono alla formazione del reddito dell'impresa assoggettabile ad Irpef ed Ilor, essendo espressamente escluse dal novero delle sopravvenienze attive dall'art. 55, secondo comma, lettera a) del citato d.P.R. n. 597 del 1973 e non risultando comprese tra i proventi che costituiscono ricavi a norma dell'art. 53 dello stesso decreto (a differenza del corrispondente disposto di cui al successivo art. 53, d.P.R. 27 dicembre 1986 n. 917, entrato in vigore il primo gennaio 1988).

Massima redatta a cura del CED della Cassazione

Il fatto che, in tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, l'art. 15, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non estenda il regime agevolativo previsto per le operazioni di credito (regime rappresentato dall'assoggettamento di esse ad un'unica imposta sostitutiva) anche agli atti giudiziari ad esse relativi (i quali percio' sono soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario), non comporta che le operazioni di credito in questione, per il fatto di venir enunciate in sede di quegli atti giudiziari, divengano percio' soggette anche ad imposta di registro, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. ------------------------------ Massima tratta dal CED della Cassazione.

Il beneficio dell'esenzione venticinquennale dell'ILOR sul reddito dei fabbricati, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 601 del 1973, non ha natura oggettiva e, pertanto, non e' applicabile per il solo fatto che il contribuente possieda un immobile; con riferimento a quelli appartenenti alle imprese, in particolare, esso e' applicabile, solo se i beni non hanno carattere strumentale rispetto alla produzione del reddito, atteso che, se tali immobili concorrono alla determinazione del reddito, sono sottratti al regime dei redditi fondiari, ai sensi dell'art. 40 del TUIR di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, e dunque anche all'esenzione in esame. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

Le somme liquidate dal datore di lavoro, a titolo di rivalutazione monetaria, ex art. 429 C.p.c., rientrano nella nozione di reddito di cui agli artt. 46 e segg. del D.P.R. 597/73 e, pertanto, il datore di lavoro e' tenuto ad operare le ritenute di cui all'art. 23 del D.P.R. 600/73. Gli interessi passivi, corrisposti per il tardivo pagamento del credito di lavoro, non vanno assoggettati allo stesso regime fiscale dei redditi di lavoro dipendente, essendo oggetto di una obbligazione autonoma.

Le indennita' percepite dai segretari comunali per il servizio dei protesti cambiari, non possono essere considerate redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all' Art. 47, lett. b), del D.P.R. 597 del 1973, ma vanno, invece, considerate redditi di lavoro autonomo.

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