Sentenza del 04/05/2022 n. 558 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte Sezione/Collegio 3

Decisioni

  • 000452/2021 - GIUDIZIO INTERMEDIO

Massime

CANONE SPECIALE RAI - PROVA DI UTILIZZO DIVERSO DELL'APPARECCHIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE - DEBENZA

A fronte di un'ammessa detenzione di un apparecchio TV è onere della parte fornire prova dell'inidoneità dell'apparecchio stesso a ricevere trasmissioni televisive in quanto il canone prescinde dal non uso dell'apparecchio o da un uso in concreto più limitato e particolare.


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Al fine di evitare l'assoggettamento a TARI di un immobile (che, nella specie, il contribuente affermava esser non occupato e privo di arredi od utenze allacciate) è necessario che il contribuente provi l'inidoneità del locale o dell'area a produrre i rifiuti in ragione delle suo oggettive condizioni di inutilizzabilità. A tal fine la presenza alternativa dell'arredo o di una sola utenza di rete allacciata è sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo sulla base di una presunzione semplice - valida quindi fino a prova contraria a carico del contribuente - di utilizzazione dell'immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Conseguentemente, ai fini dell'esclusione dal tributo, il contribuente deve dimostrare necessariamente la contemporanea assenza sia dell'arredo sia di tutte le utenze di rete attive.

La notificazione degli avvisi di accertamento può avvenire senza necessità di rispettare le formalità previste per la notifica degli atti giudiziari, in quanto l'avviso non ha natura di atto giudiziario, anche a mezzo di un operatore postale diverso dal "fornitore del servizio universale" (Poste Italiane). L'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale è richiesta solo nel caso in cui siano stati effettuati accessi, ispezioni, verifiche nei locali destinati all'esercizio dell'attività del contribuente, non già nel caso di accertamento "a tavolino". L'obbligo di allegazione dell'atto richiamato nella motivazione per relationem dell'avviso di accertamento non opera con riferimento agli atti conosciuti o conoscibili dal contribuente, quale una delibera del consiglio comunale avente efficacia generale e regolarmente pubblicata. In materia di TARES, nel caso di contrasto tra qualificazione formale del tipo di attività esercitata dal contribuente e tariffa applicata nell'avviso di accertamento, si deve preferire l'interpretazione che comporti la produzione di effetti giuridici da parte dell'avviso rispetto a quella seguendo la quale l'avviso non produrrebbe alcun effetto, senza che detto refuso incida sulla validità dell'avviso stesso. Risulta pienamente legittima, in ragione dell'analoga produzione di rifiuti, l'equiparazione a fini tariffari tra attività alberghiere che offrono il servizio di somministrazione di cibi e bevande preparati da terzi alle sole persone alloggiate e quelle che svolgono anche attività di ristorazione aperta al pubblico.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro l'Ufficio non può fondare la propria maggiore pretesa sulla base dei valori OMI riguardanti l'immobile oggetto di cessione qualora quest'ultimo per le sue particolari caratteristiche strutturali possa ragionevolmente avere un valore di gran lunga inferiore. (Nel caso di specie si trattava di un appartamento costruito negli anni '50 con impianti non a norma e bisognosi di totale rifacimento).

È indeducibile poiché assolutamente incongruo il costo sostenuto per l'utilizzazione di un marchio da parte di una società commerciale qualora quest'ultimo sia stato registrato dallo stesso amministratore pochi giorni prima della stipula del contratto di licenza, e qualora l'ammontare di royalties versate vari in modo sensibile di anno in anno senza alcun ragionevole criterio.

Non sono esenti IVA le prestazioni di formazione e di educazione (nel caso di specie riguardanti la partecipazione a bandi comunitari) qualora l'attività educativa sia svolta nei confronti di un numero indefinito di persone, a nulla rilevando il riconoscimento dell'ente formatore da parte del MIUR.

Il riconoscimento di un ente formatore parte del MIUR e la conseguente iscrizione agli appositi registri non comporta una previa verifica da parte del Ministero sui requisiti della società che richiede l'iscrizione di conseguenza non può avere effetti fiscalmente rilevanti.

La fornitura di gas a clienti finali che esercitano attività industriale è esente dall'accisa indipendentemente dalla presentazione di specifica richiesta di esenzione in quanto tale richiesta non è prevista da alcuna norma di rango primario ed è fondamentalmente una prassi, opportuna ai fini del controllo da parte dell'Agenzia, ma non ostativa al riconoscimento dell'esenzione correlata all'uso industriale. Resta comunque soggetto ad accisa l'uso diverso da quello industriale per uffici, mensa, spogliatoi o altro con l'onere, per il grossista, di effettuare il ricalcolo della quantificazione percentuale di tali consumi.

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