Sentenza del 01/12/2022 n. 5548 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 7

Decisioni

  • 004006/2020 - GIUDIZIO INTERMEDIO

Massime

PROCESSO TRIBUTARIO - CONTROVERSIE SU IMPOSTE E TASSE - COMMISSIONE TRIBUTARIA - GIURISDIZIONE - ESCLUSIVITÀ - SUSSISTENZA

In tema di processo tributario, la giurisdizione delle commissioni tributarie, cui sono devolute tutte le controversie in materia di imposte e tasse, è una giurisdizione esclusiva di carattere generale, ovverosia estesa, senza limitazioni, ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, con l'unica eccezione degli atti dell'esecuzione forzata tributaria, fra i quali non rientrano nè le cartelle esattoriali nè gli avvisi di mora o le mere intimazioni di pagamento. (D.R.).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 11082/07.


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Nel giudizio avente ad oggetto l'omessa notifica di atti presupposti al pignoramento, sussiste la giurisdizione tributaria nel caso in cui oggetto della controversia sia la stessa pretesa tributaria, la verifica della cui esistenza compete alla giurisdizione adita (Cfr, Cassazione civile, Sezioni Unite n. 7822/2020) e ciò sebbene l'art. 57 del D.P.R. n. 602/73 escluda in materia le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni e le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Pertanto, anche se la lettera della norma parrebbe indicare che non sia possibile proporre opposizione ad un pignoramento di natura tributaria per eccepire, ad esempio, la prescrizione sopravvenuta o l'omessa notifica del titolo, rientra nella giurisdizione tributaria, la discussione relativa alla stessa pretesa tributaria. Si precisa, infine, che la competenza territoriale della Corte dipende dall'ubicazione della sede dell'ente impositore, preminente rispetto al foro della sede legale della concessionaria.

Pres. Eugenio Rossi ed Est. Maria Eugenia Onorato

La giurisdizione del giudice tributario ha ad oggetto solo crediti erariali. Pertanto, risulta irrilevante che il contribuente eccepisca solo un vizio di notifica della cartella impugnata, avente ad oggetto crediti INPS, senza censurare il merito della pretesa in essa contenuta, dovendosi far riferimento esclusivamente alla natura di quest'ultima, perché è l'unico elemento rilevante ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e tributario. Infatti, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda del credito azionato: le controversie in tema di cartelle di pagamento di natura tributaria, trattandosi di crediti erariali appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, stabilita in genere per "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati" (art. 2. comma 1, Decreto Legislativo 546/92 che menziona espressamente all'art. 19, tra gli atti impugnabili, "il ruolo e la cartella di pagamento").

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Rientrano nella competenza del giudice tributario tutte le questioni concernenti l'interpretazione ed applicazione della normativa fiscale, mentre al giudice ordinario spettano le controversie che sorgono dopo l'avvio della procedura esecutiva. Quindi, la giurisdizione del giudice tributario e' esclusa solo per la fase dell'espropriazione forzata, rispetto alla quale sono atti prodromici, autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, tanto la cartella esattoriale, quanto l'avviso di mora (o intimazione di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50). * Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Attribuendo alle Commissioni tributarie "tutte le controversie" in materia di imposte e tasse, la lettera della legge dimostra chiaramente che quella loro riservata e' una giurisdizione esclusiva, non circoscritta ad alcuni aspetti soltanto, ma generale, ovverosia estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo. La giurisdizione delle Commissioni tributarie, cioe', e' totalmente indifferente al contenuto della domanda e si arresta unicamente di fronte agli "atti dell'esecuzione forzata tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992, ne' le cartelle esattoriali ne' gli avvisi di mora o, a maggior ragione, le mere intimazioni di pagamento. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Nel sistema del contenzioso tributario appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie relative ai tributi elencati all'art. 1 del d.p.r. 26.10.72, n. 636, tra i quali sono compresi sia l'invim che l'imposta di registro, e tale giurisdizione e' esclusiva, riguardando tutte le questioni attinenti l'obbligazione tributaria, senza distinzione fra atti amministrativi carenti di potere o costituenti illegittimo esercizio del potere; la tutela giurisdizionale del contribuente si svolge attraverso l'impugnazione di specifici atti di accertamento, imposizione o di rifiuto di rimborso, ex art. 16 del d.p.r. 26.10.72, n. 636.

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