In tema d'imposta di registro, sono assoggettati a tributo, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, anche gli atti sottoposti a registrazione solo in caso d'uso ove enunciati in atti soggetti a registrazione, dovendosi individuare il soggetto obbligato, in tale evenienza, in base alle regole operanti per l'imposizione dell'atto enunciante e non di quello enunciato.
(Massima tratta dal CED della Cassazione)