In tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso immobile che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata. Non rileva, quindi, nè il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.