Ordinanza del 16/11/2020 n. 25992 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 6

Massime

CATASTO - CLASSAMENTO CATASTALE - COMPLESSO IMMOBILIARE ADIBITO A RSA PER ANZIANI - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO - ATTRIBUZIONE CATEGORIA B1

In tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso immobile che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata. Non rileva, quindi, nè il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


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In tema di pertinenze all'immobile destinato ad abitazione principale, con riferimento alle agevolazioni tributarie per acquisto prima casa, il concetto di pertinenza è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, senza che rilevi la qualificazione catastale dell'area che ha esclusivo rilievo formale; di conseguenza, con riguardo all'imposta di registro, ai fini dell'estensione dell'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, deve intendersi compreso tra le pertinenze dell'immobile, destinate al servizio e ornamento dell'abitazione oggetto dell'acquisto, ai sensi della nota II bis all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e sulla base della nozione dettata dall'art. 817 cod. civ., anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente, senza che rilevi che il bene sia censito unitamente all'immobile principale, nè che l'acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato. Ciò nella considerazione che la norma tributaria assume - nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale C/2, C/6 e C/7 - mera valenza complementare rispetto alla citata nozione civilistica, in quanto ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale ma il rapporto di complementarit funzionale che, pur lasciando inalterata l'individualità dei singoli beni, comporta l'applicazione dello stesso trattamento giuridico. Pertanto, l'elenco di cui alla Tariffa citata non limita il beneficio alle sole categorie catastali indicate, dovendosi invece ritenere che il legislatore evidenzi con chiarezza che per le unità immobiliari di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 una sola unità immobiliare, per ciascuna di dette categorie, può godere dell'agevolazione. La norma non comprende pertanto una elencazione esclusiva in quanto il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro bene dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata a servizio od ornamento (articolo 817 del codice civile) del bene principale, che dipende, a sua volta, da un fattore oggettivo (l'obiettivo carattere strumentale di un bene rispetto all'altro) e da un fattore soggettivo (la volontà del titolare dei beni in questioni di asservire l'uno all'altro).

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Ai fini del classamento di un immobile la destinazione va desunta dalle caratteristiche oggettive del bene e non dal suo concreto utilizzo. L'idoneità del bene a produrre ricchezza deve essere accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo dell'immobile, ovvero alla sua destinazione ordinaria, date le connotazioni strutturali. Si tratta pertanto di una valutazione di tipo reale, poiché i dati catastali sono il presupposto del sistema impositivo sugli immobili.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema d'imposte sui redditi, non può escludersi l'imponibilità delle plusvalenze da redditi diversi, prevista dall'art. 81 (ora 67), comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per la sola circostanza che il terreno ceduto si trovi all'interno di zona vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, dovendosi avere riguardo alla destinazione effettiva dell'area, in quanto la potenzialità edificatoria, desumibile oltre che da strumenti urbanistici adottati o in via di adozione, anche da altri elementi, certi ed obiettivi, che attestino una concreta attitudine dell'area all'edificazione, è un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore dei terreni e rappresenta, pertanto, un indice di capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 della Costituzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto vocazione edificatoria, pur limitata, ad un terreno ricadente in zona F, in quanto le norme tecniche di attuazione del piano regolatore consentivano l'affidamento della realizzazione di attrezzature ed impianti d'interesse generale a soggetti terzi, anche privati, mediante la stipula di apposita convenzione).

Massima redatta a cura del CED della Cassazione.

Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica. (Nella specie, il giudice di merito aveva riconosciuto ad un immobile, attualmente in uso per attività di estetista, la categoria C3 in luogo di quella C1, assegnata dall'ufficio, nonostante che struttura e caratteristiche dell'immobile fossero rimaste invariate). Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema classificazione catastale, ai fini della collocazione nella categoria "economico-popolare" non assume rilievo determinante ed esaustivo la circostanza che un immobile sia stato realizzato mediante finanziamenti pubblici per l'edilizia residenziale economica e popolare, atteso, da un canto, che le caratteristiche del bene attengono soprattutto ad uno stato di fatto, indipendente dalle finalità del finanziamento pubblico (la cui utilizzazione ben può risultare in concreto difforme dagli scopi per i quali sia stato concesso), e, dall'altro, che non necessariamente vi è corrispondenza tra classificazione catastale per l'attribuzione della rendita e qualificazione ai fini della normativa sull'edilizia popolare ed economica (contenuta in svariate disposizioni legislative, di diverso contenuto e a diversi effetti). Massima tratta dal CED della Cassazione.

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