La Tari non è dovuta sulle corsie di scorrimento dei parcheggi sotterranei: la mancata applicazione del tributo, nella fattispecie, trova il suo fondamento nella previsione esonerativa introdotta dal regolamento comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013. Tuttavia, più che nella norma regolamentare, è la stessa legge ad escludere dal presupposto impositivo quelle aree in cui non può esserci oggettivamente e neppure potenzialmente la produzione di rifiuti urbani.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.