Sentenza del 07/08/2000 n. 10372 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE ATTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - BENE USUCAPITO - VALORE - ACCERTAMENTO - MOMENTO DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI USUCAPIONE - RIFERIMENTO - ULTERIORI BENI ESISTENTI SUL BENE USUCAPITO DOPO LA INTERVENUTA USUCAPIONE MA PRIMA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DI DETTA SENTENZA - CONTEGGIO - ESCLUSIONE

In tema di imposta di registro, la tassazione del bene usucapito (nel caso di specie un terreno) deve avvenire in base al suo valore al momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della usucapione, restando escluso, pero', che ai fini della determinazione del valore possano essere considerati quegli ulteriori beni (nel caso di specie costruzione) sussistenti al momento del passaggio in giudicato di detta sentenza, ma non esistenti al momento di maturazione della usucapione.(*) ----- (*) Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

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In tema di tassazione delle indennità di esproprio è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto prima della sua entrata in vigore. L'unico momento rilevante è quello della percezione della plusvalenza ed il diverso trattamento costituisce un effetto tipico della disciplina della successione delle leggi nel tempo, il cui decorso costituisce, di per sì, elemento diversificatore.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F. (M.R.S.)

In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 n. 1992, opera, anche per gli immobili già accatastati nella categoria D, fino al momento nel quale è formulata la richiesta di attribuzione di rendita, a seguito della quale il proprietario diviene titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una somma maggiore o minore rispetto a quella provvisoriamente determinata in virtù del detto metodo, potendo, nel secondo caso, richiedere il rimborso entro i termini di legge.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema d'imposta di registro, con riguardo alla registrazione della sentenza che ha dichiarato l'avvenuta usucapione di un terreno, la base imponibile, costituita dal valore di tale bene al momento del passaggio in giudicato della sentenza, va determinata tenendo conto, in virtù del principio dell'accessione, delle costruzioni realizzate prima del compimento dell'usucapione ed escludendo, invece, quelle realizzate dopo, che sono accessioni a favore non dell'usucapiente, ma direttamente del nuovo proprietario.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposta di registro ed in ipotesi di tassazione del bene usucapito, la determinazione del valore dell'immobile e, conseguentemente, della base imponibile va effettuata con riferimento al momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell'usucapione, restando escluso, pero', che a tal fine possano essere considerati ulteriori beni e, specificamente, fabbricati non esistenti al momento di maturazione dell'usucapione, tassabili - con applicazione dell'aliquota prevista dalla nota II bis (introdotta dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154) all'art. 8 della prima parte della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - solo in quanto la sentenza li abbia menzionati ed abbia esplicitamente o implicitamente dato atto dei presupposti per l'accessione di cui all'art. 934 cod. civ., in modo tale da evidenziare l'inerenza della declaratoria di usucapione anche alla edificazione. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposta di successione e in relazione alla inclusione nell'attivo ereditario dei beni trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto e alla prevista detraibilita' delle somme impiegate nell'estinzione di passivita' risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione, l'art. 9, terzo comma, lett. c) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, facendo riferimento alla circostanza che tali impieghi si siano verificati "successivamente al trasferimento", non pone un requisito cronologico essenziale, in quanto cio' che il legislatore ha in effetti inteso richiedere e' un nesso diretto ed incontestabile tra alienazione nel semestre sospetto e estinzione di debiti sicuramente ad esso anteriori. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Commissione tributaria centrale che aveva ritenuto ammissibile la detrazione in relazione alla estinzione di un debito avente i prescritti requisiti, pacificamente avvenuta, prima del trasferimento di un bene immobile, con somma percepita a titolo di acconto in sede di contratto preliminare).(*) ----- (*) Massima tratta dal CED della Cassazione.

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