L'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria, tale termine non avendo natura perentoria, ne' per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilita'. * Massima tratta dal CED della Cassazione.