In tema di prova documentale, il disconoscimento di un documento, ai sensi dell'art. 2719 (o dell'art. 2712) cod. civ., che provenga dalla stessa parte, o dal suo dante causa, o da terzi o dalla stessa controparte nel giudizio, deve essere specifico, ossia riferito ad una copia di esso concretamente individuata, e successivo, effettuato, di regola, dopo la produzione in giudizio della copia documentale.(In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto generico e preventivo il disconoscimento effettuato dall'Amministrazione finanziaria, in una controversia avente ad oggetto il rimborso di tributi indebitamente versati, in quanto privo di alcun riferimento a documenti determinati e individuati nel loro contenuto e nei loro dati identificativi e anticipato rispetto alla loro produzione in giudizio in fotocopia). Massima tratta dal CED della Cassazione.