Sentenza del 21/01/2004 n. 935 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - COPIA FOTOSTATICA - DISCONOSCIMENTO DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE - EX ART 2719 COD CIV - DICHIARAZIONE - CARATTERISTICHE - NATURA SPECIFICA E SUCCESSIVA - AFFERMAZIONE - FATTISPECIE

In tema di prova documentale, il disconoscimento di un documento, ai sensi dell'art. 2719 (o dell'art. 2712) cod. civ., che provenga dalla stessa parte, o dal suo dante causa, o da terzi o dalla stessa controparte nel giudizio, deve essere specifico, ossia riferito ad una copia di esso concretamente individuata, e successivo, effettuato, di regola, dopo la produzione in giudizio della copia documentale.(In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto generico e preventivo il disconoscimento effettuato dall'Amministrazione finanziaria, in una controversia avente ad oggetto il rimborso di tributi indebitamente versati, in quanto privo di alcun riferimento a documenti determinati e individuati nel loro contenuto e nei loro dati identificativi e anticipato rispetto alla loro produzione in giudizio in fotocopia). Massima tratta dal CED della Cassazione.


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In tema di revocazione, l'ipotesi prevista dall'art. 395, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laddove presuppone il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della parte, sicché non è configurabile nel caso di omessa produzione in giudizio del ricorso introduttivo personalmente sottoscritto dal contribuente, sul quale incombe l'onere di controllarne l'effettivo deposito.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di prova documentale, il disconoscimento di un documento in copia, ai sensi dell'art. 2719 del codice civile, ad opera della parte da cui provenga deve essere specifico, ossia riferito ad una copia concretamente individuata, e successivo, effettuato, cioe', dopo la produzione in giudizio della copia medesima.

In tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformita' della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinita' della copia. Pertanto, la relativa eccezione non puo' essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, sicche', ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova, a meno che non venga ribadita successivamente alla produzione del documento e con espresso riferimento ad esso. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformita' tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioe', che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinita' della copia. Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciuta conforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 cod. proc.civ., se la parte comparsa contro cui e' stata prodotta, non la disconosce in modo formale e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (nella specie, il giudice di merito aveva respinto la domanda di rimborso di somme pagate a titolo di tassa di concessione governativa asseritamente non dovute, in quanto l'attore, a sostegno della propria pretesa, aveva prodotto soltanto documenti fotocopiati e non gli originali, benche' l'amministrazione convenuta avesse contestato solo genericamente la documentazione prodotta in fotocopia). *Massima tratta dal CED della Cassazione.

Il disconoscimento della conformita' all'originale, della copia fotostatica di scrittura privata - che, se non contestata, acquista, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., la stessa efficacia probatoria dell'originale - e' soggetto alle modalita' e ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. e, pertanto, deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, in modo formale e specifico, cioe' mediante una esplicita dichiarazione di chiaro contenuto ovverosia con espressioni inequivoche. Pertanto, ove la produzione di una copia fotografica di scrittura venga ammessa in appello, dal giudice, come nuovo mezzo di prova, ex art. 345 cod. proc. civ., il disconoscimento della conformita' della copia all'originale puo' essere operato dalla parte, contro la quale la prova e' prodotta, solo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, in base all'art. 215 cod. proc. civ. e deve essere formulato espressamente, ai sensi dell'art. 2719 cod. civile (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto fondata l'eccezione di disconoscimento delle scritture, prodotte da una societa' contribuente in sede di rimborso di tributi non dovuti su autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., formulata dall'Amministrazione finanziaria prima ancora della loro produzione e senza tener conto dei documenti prodotti in copia). Massima tratta dal CED della Cassazione.

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