Ordinanza del 17/12/2013 n. 28187 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 6

Massime

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO IMPRESE - ESTINZIONE - NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO AL LIQUIDATORE DELLA SOCIETÀ - NULLITÀ A

E' nulla la cartella di pagamento notificata al liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese poiché l'effetto estintivo che ne deriva determina il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore. (massima redatta a cura del CeRDEF)


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La cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, (in riferimento sia a diverse tipologie di enti collettivi: società di capitali, società di persone, associazioni non riconosciute; che a diverse tipologie di atti impositivi: avvisi di accertamento, cartelle di pagamento), determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore. Poiché l'estinzione della società determina il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore, è improponibile la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese. In seguito alla cancellazione della società dal registro delle imprese i creditori sociali non possono agire nei confronti del liquidatore per i debiti sociali rimasti insoddisfatti. Dopo l'estinzione della società possono far valere i loro crediti nei confronti del liquidatore esclusivamente nel caso in cui "il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi" (art. 2495, comma 2, c.c.)

L'effetto estintivo della cancellazione dal registro delle imprese si ha solamente a seguito di una procedura di liquidazione e comunque della cessazione dell'attività di impresa e non rientra dunque in tale ambito il caso in cui detta cancellazione venga effettuata per il trasferimento all'estero della sede sociale. In tale ipotesi la società rimane titolare delle obbligazioni tributarie e mantiene anche la capacità processuale. Del resto, che un soggetto giuridico costituito in forma societaria rimanga tale anche in caso di trasferimento della sua sede all'estero, si ricava chiaramente da quelle disposizioni codicistiche che attribuiscono ai soci il diritto di recesso.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

A seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente - a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate". Ciò comporta che i soci, successori della società, subentrano anche nella legittimazione processuale facente capo all'ente. Ne cosegue che la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese, è improponibile in quanto l'effetto estintivo che deriva dalla cancellazione della società determina il venir meno del potere di rappresentanza, dell'ente estinto, in capo al liquidatore.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

La dichiarazione di fallimento non comporta la cessazione dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare. Ne consegue che gli atti del procedimento tributario formati in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento del contribuente, debbono indicare quale destinatario l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale e, quale legale rappresentante della stessa, il curatore. Nel caso di specie l'avviso di mora, non preceduto dalla notificazione della cartella di pagamento, emesso nei confronti del contribuente giustifica la nullità dell'avviso di mora. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In caso di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, non si realizza alcuna successione del liquidatore nei debiti tributari della società, con la conseguenza che viene meno il suo potere di rappresentanza dell'ente estinto e dunque la sua legittimazione passiva in ordine all'atto impositivo, potendo egli rispondere solo per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, di cui il debito tributario della società costituisce mero presupposto.

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