Le societa' operaie di mutuo soccorso, cui e' connaturato lo scopo mutualistico e da cui esula ogni fine di lucro, devono essere ricomprese tra le associazioni legalmente riconosciute, che possono usufruire, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma D.Lgs. n. 346 del 1990, dell'esenzione dall'imposta di successione sui trasferimenti disposti per particolari finalita' di utilita' pubblica.* ----- * Massima tratta dal CED della Cassazione.