Sentenza del 02/10/2000 n. 12992 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI - IN GENERE - TRASFERIMENTI DISPOSTI CON FINE DI LIBERALITA' - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - ESENZIONE EX LEGGE N 346/990 - SPETTANZA

Le societa' operaie di mutuo soccorso, cui e' connaturato lo scopo mutualistico e da cui esula ogni fine di lucro, devono essere ricomprese tra le associazioni legalmente riconosciute, che possono usufruire, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma D.Lgs. n. 346 del 1990, dell'esenzione dall'imposta di successione sui trasferimenti disposti per particolari finalita' di utilita' pubblica.* ----- * Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di agevolazioni tributarie, ai fini del riconoscimento della riduzione alla meta' dell'IRPEG, prevista dall'art. 105 del dpr 6 marzo 1978, n. 218, per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, poi divenuta esenzione totale ex art. 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64, non e' sufficiente la trasformazione di una societa' di persone - gia' operante nei detti territori - in societa' di capitali, essendo indispensabile il concorrente requisito della novita' dell'iniziativa produttiva. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economnica e tributaria.

In tema di imposte dirette, l'intero sistema dei contributi previsti dalla legge n.522 del 1954 in favore delle costruzioni navali, ed in particolare, quelli di cui all'art. 14, volti a ripianare oneri tipici di gestione, quali gli interessi passivi, aventi la caratteristica tipica dei , rappresentanti un concorso dello Stato nelle , rientrano tra i contributi tassabili, ai sensi dell'art. 83, lett. e), d.P.R. n. 645 del 1958, atteso che solo se le spese o le passivita' sono indeducibili spetta l'esenzione per i relativi contributi, in quanto lo scopo della disposizione e' quello di escludere il cumulo tra la detrazione delle spese e degli oneri e l'intassabilita' del contributo, non quella di sottrarre all'imposizione i . Del resto tale interpretazione e' avvalorata dal fatto che, solo la legge n. 939 del 1965, a partire dal 1 luglio 1964, ha escluso l'applicazione delle ritenute a titolo di acconto, di cui al TUID approvato con il d.P.R. n. 645 del 1958, sui contributi erogati - dal Ministero della Marina mercantile in virtu' di leggi speciali - a favore dei cantieri navali o dell'armamento. *Massima tratta dal CED.

In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio della riduzione alla meta' dell'aliquota IRPEG riservata ai soggetti elencati nell'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, spetta anche alle Fondazioni bancarie in ragione delle finalita' di interesse pubblico e di utilita' sociale perseguite e considerato che l'<> nella societa' conferitaria dell'azienda bancaria costituisce attivita' strumentale, che fornisce le rendite necessarie per il perseguimento degli scopi statutari e non ne forma l'oggetto principale. Sulla base dell'art. 12, comma 2, D. Lgs n. 153 del 1999, costituente disposizione di natura interpretativa, tale regime agevolativo e' applicabile anche alle fondazioni gia' esistenti al momento dell'entrata in vigore della disposizione e con riferimento ai pregressi anni d'imposta, purche' tali soggetti abbiano perseguito <> fini di interesse pubblico e di utilita' sociale ed abbiano di fatto presentato le condizioni per beneficiare dell'agevolazione. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio della riduzione alla meta' dell'aliquota IRPEG, riservata ai soggetti elencati nell'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, spetta anche alle Fondazioni bancarie in ragione delle finalita' di interesse pubblico e di utilita' sociale perseguite nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanita', e considerato che l'<> nella societa' conferitaria dell'azienda bancaria - avente carattere transitorio, fintanto che le fondazioni ne saranno titolari - non costituisce attivita' commerciale e che l'art. 12 D. Lgs. n. 356 del 1990 preclude alle Fondazioni qualsiasi ingerenza nell'esercizio dell'attivita' bancaria e quindi anche la possibilita' di operare come , esercitando in modo indiretto tale attivita'. Sulla base dell'art. 12, comma 2, D. Lgs n. 153 del 1999, costituente disposizione di natura interpretativa, tale regime agevolativo e' applicabile anche alle fondazioni gia' esistenti al momento dell'entrata in vigore della disposizione e con riferimento ai pregressi anni d'imposta, purche' tali soggetti, anche in conformita' della Decisione della Commissione CE (del 22 agosto 2002, C-2002-3118), abbiano svolto la loro attivita' senza scopo di lucro, secondo un giudizio di meritevolezza oggetto di accertamento in fatto. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978, per la fruizione dell'esenzione decennale IRPEG per le imprese operanti nei territori meridionali, appli- cabile - in forza della legge 29 gennaio 1986, n. 26 - anche alle imprese e- sercitanti nei territori di Gorizia e Trieste attivita' <>, richiede il concorso di due soli requisiti: la costituzione in forma societaria, trat- tandosi di imposta sulle persone giuridiche, e la realizzazione di una nuova iniziativa produttiva, intendendosi come tale un'iniziativa incrementativa della produzione e dello sviluppo delle popolazioni delle zone territoriali interessate. Pertanto, l'esenzione ILOR spetta agli stabilimenti industria- li tecnicamente organizzati, che si impiantino nei territori indicati, con riferimento tanto alle imprese produttrici di beni, quanto a quelle produttrici di servizi (costituendo anche quest'ultima attivita' in- dustriale, ai sensi dell'art. 2195, primo comma, cod. civ.). * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.

Registrati

Sentenze

Sentenze nel nostro database:
507,035

Cerca

Giudici

Giudici nel nostro database:
2,876

Cerca

Autorità

Tribunali nel nostro database:
331

Cerca

Sentenze.io 2023