Sentenza del 26/01/2015 n. 1307 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

La controversia concerne l'impugnazione da parte della società contribuente di una cartella esattoriale, presuntamente notificata il 20 aprile 2008, relativa alla pretesa erariale per IVA riferita agli anni 2003 e 2004. L'atto impositivo era contestato per errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 36-ter, per difetto di motivazione e dell'indicazione del responsabile del procedimento. L'Agenzia delle entrate nel costituirsi in giudizio eccepiva la tardività del ricorso della società perché proposto oltre i sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo (essendo stata la cartella impugnata notificata il 24 aprile 2008 e il ricorso della società contribuente proposto il 27 giugno 2008), evidenziando nel merito la legittimità dell'atto impositivo impugnato:

all'eccezione di tardività rispondeva con memoria integrativa la società contribuente rilevando l'irregolarità della notificazione eseguita in violazione degli artt. 139 e 145 cod. proc. civ. e per essere stato l'atto consegnato al portiere, con la conseguente ammissibilità del ricorso, proposto tempestivamente con riferimento alla data nella quale il portiere avrebbe consegnato l'atto, che era così pervenuto a conoscenza della società contribuente. La Commissione adita accoglieva l'eccezione preliminare dell'Ufficio dichiarando regolare la notifica eseguita e quindi tardivo il ricorso proposto dalla società contribuente, la quale appellava la decisione limitando la propria impugnazione alla contestazione della supposta regolarità della notificazione e insistendo sulla nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento, questione quest'ultima che veniva contestata dall'Ufficio come domanda nuova in appello. L'appello della società contribuente era accolto, con la sentenza in epigrafe che riteneva tempestivo il ricorso originario e fondata l'eccezione di nullità della cartella per la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione (iscritto al n. R.G. 2835/11) l'Equitalia Gerit S.p.A., nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e della società contribuente, con quattro motivi.

Presenta controricorso l'Agenzia delle Entrate proponendo altresì ricorso incidentale adesivo al ricorso principale con due motivi. La società contribuente deposita esclusivamente atto di costituzione al fine di partecipare all'udienza di discussione.

Avverso la medesima sentenza propone ricorso per cassazione (iscritto al n. 3248/11) l'Agenzia delle entrate, nei confronti della sola società contribuente, con due motivi. La società contribuente non si è costituita.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi R.G. 2835/11 e 3248/11, in quanto proposti avverso lo stesso provvedimento. Con il primo motivo del proprio ricorso principale il concessionario lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, che il giudice di merito abbia ritenuto l'irregolarità della notifica per violazione della disposizione di cui all'art. 139 cod. proc. civ. , laddove si trattava di una notificazione da eseguirsi a norma dell'art. 145 c.p.c. , comma 1, primo periodo, ed abbia, senza appagante motivazione, affermato che l'eventuale vizio della notifica era stato sanato dall'avvenuta proposizione del ricorso da parte del contribuente nel termine di legge considerato con riferimento alla data di consegna dell'atto alla società da parte del portiere (deduzione quest'ultima formulata dalla società contribuente solo tardivamente con la memoria integrativa). Nella specie si applica senza ombra di dubbio l'art. 145 c.p.c. , comma 1, primo periodo, nella formulazione prevista dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. c), n. 1, che si applica per i procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006. La disposizione prevede che "la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede". Pertanto, è certamente ammissibile la consegna dell'atto al portiere, come nel caso è avvenuto: ma nella logica della norma la consegna al portiere (così come la consegna "ad altra persona addetta alla sede") non costituisce una indifferente alternativa, come sembra credere la parte ricorrente, circa l'identificazione del soggetto cui l'atto può essere consegnato, perché richiede che da parte dell'ufficiale notificante sia accertata, come presupposto legittimante, la "mancanza" del "rappresentante della società" o della "persona incaricata di ricevere le notificazioni".

Siffatto accertamento per la sentenza impugnata è mancato e la censura articolata in merito nel ricorso principale non è adeguata, si potrebbe definire "fuori bersaglio", intesa com'\� a contestare la necessità che l'ufficiale notificate proceda alla ricerca dei destinatari preferenziali secondo le regole proprie dell'art. 139 cod. proc. civ.. Più "sul tema" è la critica sviluppata nel ricorso incidentale (sia quello proposto in adesione al ricorso principale del concessionario, sia quello identico proposto autonomamente a m\� di ricorso principale) dell'Agenzia delle Entrate, la quale evidenzia come non sia necessario che il predetto accertamento sia compiuto con l'utilizzo di "formule sacramentali": nel caso di specie la barratura della casella "in assenza del destinatario" varrebbe ad integrare la validità dell'avvenuta consegna al portiere con la conseguente tardività del ricorso originario della società contribuente.

Tuttavia, anche qualora si volesse condividere il ragionamento dell'amministrazione - pur sembrando arduo sostenere che il barrare una casella sul modulo (predisposto in via generica per ogni notifica da eseguire) possa sufficientemente integrare l'attestazione che è richiesta all'ufficiale notificante circa la mancanza tanto del rappresentate della società, quanto della persona incaricata di ricevere le notificazioni - resta il fatto che non basta dimostrare che l'atto sia stato consegnato al soggetto indicato dalla norma come legittimato a riceverlo, perché ne derivi come immediata conseguenza la validità dell'intero processo notificatorio. Occorre anche la prova che l'atto, non consegnato direttamente al destinatario effettivo, sia comunque pervenuto, e quando, nella "sfera di conoscenza" di questo ultimo, in particolare mediante la produzione della ricevuta della raccomandata, e in ogni caso del relativo avviso di ritorno, con la quale sia stata al destinatario effettivo notizia della consegna dell'atto ad uno dei soggetti normativamente legittimati a riceverlo. Di tanto non vi è traccia nel giudizio in esame: non vi fa riferimento la sentenza, non vi fanno riferimento i ricorsi principale ed incidentale.

Sìcchè nel caso di specie ci si trova di fronte ad una notificazione nulla dell'atto impositivo, che il giudice di merito ha ritenuto, in linea con l'orientamento espresso da questa Corte, sanata con la proposizione, in tempi perfettamente compatibili con l'effettiva consegna dell'atto alla società da parte del portiere, dell'impugnazione della cartella (v. Cass. n. 17501 del 2002; S.U. n. 19854 del 2004).

Conseguentemente è da ritenersi non fondato il primo motivo del ricorso principale del concessionario ed il primo motivo del ricorso incidentale dell'amministrazione.

Quanto ai restanti motivi del ricorso principale del concessionario e al secondo motivo del ricorso incidentale dell'amministrazione, essi trattano la questione della mancata indicazione nella cartella impugnata del responsabile del procedimento.

Sul punto l'elemento centrale è rappresentato dal fatto che nella specie si tratta di una cartella emessa prima del 1 giugno 2008, per la quale l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità (v. Cass. n. 13447 del 2013: "La cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 1-ter, - convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 -, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 28 gennaio 2009").

Pertanto riuniti i ricorsi R.G. 2835/11 (ricorso principale) e R.G. 3248/11 (ricorso incidentale) deve essere rigettato il primo motivo di entrambi ricorsi e devono essere accolti il terzo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e, ricorrendone le condizioni (null'altro essendo oggetto del giudizio d'appello, se non la supposta tardività del ricorso originario e l'eccepita nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento), la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'appello della società contribuente.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo di entrambi i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario, Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2015

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