Sentenza del 24/03/2000 n. 3547 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE - COMPONENTI NEGATIVE - SOCIETA' CONTROLLANTE E SOCIETA' CONTROLLATA

Il fatto che una prima societa' abbia il controllo di una seconda societa' non esclude che le due imprese siano distinti soggetti giuridici e che, quindi, i loro rapporti siano giuridicamente regolati nelle forme previste dall'ordinamento. Da cio' consegue, pertanto, che nulla vieta che l'utilizzazione, da parte della societa' figlia, di beni immateriali pertinenti alla societa' madre avvenga dietro pagamento di un corrispettivo, e che, pertanto, tale pagamento non possa non sottostare alla disciplina delle componenti negative del reddito d'impresa. * Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di imposta di registro, esula dalla previsione e dalle finalita' della Direttiva CEE n. 69/335, che si riferisce alla <> ed all'<>, mediante nuovi conferimenti, l'atto di incorporazione di societa' totalmente partecipata dall'incorporante, a cui si applica il regime tributario nazionale relativo all'imposta proporzionale di registro senza che, in tale caso, possa ritenersi sussistere una doppia imposizione. Piu' in particolare, mentre al momento della costituzione di una nuova societa' vi e' assoggettamento ad imposta indiretta sui capitali di tale societa', nell'atto di fusione per incorporazione, analogamente a quello di cessione di azienda, vi e' un trasferimento soggetto ad imposta di registro. Ne' tale diverso trattamento puo' dirsi ingiustificato, atteso che esso attiene a situazioni traslative aventi differenti presupposti tributari. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposta di registro, la direttiva del Consiglio n. 69/335/CEE, come modificata dalle direttive 73/80/CEE e 85/303/CEE, non osta alla riscossione dell'imposta proporzionale di registro - in base alla tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - in caso di incorporazione di societa' ad opera di altra societa' che detiene la totalita' delle azioni o delle quote della societa' incorporata, non potendo tale operazione inquadrarsi nella fattispecie dei conferimenti dell'intero patrimonio societario in altra societa' di capitali remunerati esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali, disciplinata dalla direttiva, per essere gia' tutte le quote o azioni appartenenti all'incorporante. Non e', poi, configurabile la violazione del divieto della doppia imposizione (al momento della costituzione delle due societa' e a quello della fusione), atteso che l'imposizione propria dell'atto traslativo che si verifica nella fusione per incorporazione senza aumento di capitale ha presupposti diversi rispetto a quella dei conferimenti, che con la fusione non hanno luogo; ne', d'altra parte, negando l'esenzione dall'imposta proporzionale di registro nelle fusioni dirette e ammettendola solo per quelle con concambio, si realizza una incostituzionale disparita' di trattamento di situazioni identiche perseguenti lo stesso obiettivo, in quanto le fusioni del secondo tipo hanno un contenuto di effettivo spostamento di capitali, assente invece nelle prime, sicche' la diversita' di effetti prodotti sulle strutture societarie dalle due analoghe operazioni ne giustifica il trattamento difforme sul piano fiscale. Massima tratta dal CED della Cassazione. Coforme a Cassazione n.6234 del 18/04/2003.

In tema di imposte sui redditi, l'attribuzione del reddito societario di una societa' in nome collettivo in base alla quota di partecipazione va fatta ai soggetti che hanno la qualita' di soci alla chiusura dell'esercizio annuale; pertanto, qualora un socio cede la propria quota di partecipazione nel corso dell'esercizio, soggetto passivo del reddito di partecipazione va considerato il cessionario, a nulla rilevando che l'imposta da questo dovuta sia stata pagata dal socio cedente. Infatti, duplicita' di tassazione - che puo' riguardare anche tributi diversi, ma dipendenti dal medesimo presupposto - e' configurabile soltanto quando l'amministrazione reclami il pagamento di un tributo dopo avere esercitato ed esaurito il potere impositivo rispetto allo stesso o ad altro tributo e non opera, conseguentemente, nell'ipotesi di autoliquidazione, ovvero di pagamento da parte di soggetto diverso da quello obbligato per legge, in ragione dell'inidoneita' di tale comportamento a vincolare l'amministrazione, precludendole di far valere la pretesa tributaria in conformita' alla disciplina normativa. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

La mera autonomia patrimoniale di cui una societa' in nome collettivo gode, non si pone in contrasto con l'adempimento, da parte dei soci, del debito di imposta societario, che deve ritenersi valido quando sia effettuato da soggetti comunque tenuti in via solidale per i debiti della societa', quali i singoli soci. Pertanto, in tema di ILOR, allorche' il versamento dell'imposta (nella specie, un acconto) sia avvenuto direttamente ad opera dei soci quali persone fisiche, la modalita' non corretta (sotto il profilo della normativa tributaria) del versamento non toglie il fatto che l'Erario abbia comunque ottenuto soddisfacimento alla sua pretesa e nulla possa piu' pretendere nei confronti della societa', unica reale e vera obbligata.

Il trasferimento di passivita' - il quale assume carattere di normalita' nei casi di conferimento di azienda, che implica di per se' la coesistenza di attivita' e passivita' e, quindi, la successione della societa' conferitaria nei debiti facenti capo al precedente titolare - e' compatibile anche con il conferimento ad una societa' di capitali di beni che non costituiscono un'azienda. Conseguentemente non e' assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto il conferimento ad una societa' di capitali di beni, cui ineriscano passivita', rientrando anch'esso sotto il disposto dell'art. 2, terzo comma, lett. e) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, il quale esclude i conferimenti in societa' dal novero delle cessioni di beni. (Vedi: Cass. 28/3/96, n. 2849).

Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.

Registrati

Sentenze

Sentenze nel nostro database:
507,035

Cerca

Giudici

Giudici nel nostro database:
2,876

Cerca

Autorità

Tribunali nel nostro database:
331

Cerca

Sentenze.io 2023