Sentenza del 07/12/2018 n. 31720 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO DISTINZIONI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE APPALTO DI MANO D'OPERA DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE DI MANODOPERA - OBBLIGO DELL'INTERPONENTE DI OPERARE LE RITENUTE - REGIME INTERTEMPORALE TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI IN GENERE

Nell'ipotesi di violazione del divieto d'intermediazione di manodopera, occorre distinguere il regime antecedente all'abrogazione della l. n. 1369 del 1960, nel quale deve essere escluso l'interesse ad agire dell'Agenzia della Entrate a richiedere il pagamento delle ritenute d'acconto al datore di lavoro interponente, ove quello interposto le abbia già versate, non essendo tale versamento suscettibile di rimborso o di ripetizione, da quello successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, poiché l'obbligo di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente postula, da un lato, l'instaurazione del rapporto di lavoro su domanda del lavoratore, e dall'altro, i mancati pagamenti del somministratore, l'omessa costituzione del rapporto di lavoro su iniziativa dei lavoratori, nei casi prescritti dall'art. 27 del detto decreto, impedisce comunque l'insorgenza in capo all'interponente dell'obbligo di operare le ritenute.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 276 del 2003 prevede che, in caso di somministrazione, di appalto o di distacco in violazione di legge, si determini la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione solo in presenza di un'esplicita richiesta del lavoratore interessato, sicché non è più possibile, a differenza che nel regime anteriore, far gravare automaticamente sull'utilizzatore e sull'appaltante/committente l'obbligo di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, essendo necessari due presupposti: da un lato, l'instaurazione del rapporto di lavoro su domanda del lavoratore, e dall'altro, i mancati pagamenti a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale del somministratore, i quali, altrimenti, devono essere considerati a beneficio dell'utilizzatore o appaltante/committente. (Massima tratta dal CED della Cassazione)

In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nel testo vigente "ratione temporis", i lavoratori occupati in violazione sono alle dipendenze dell'appaltante o interponente che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, sul quale ricadono, in via esclusiva gli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi e normativi del datore di lavoro, ivi compresi quelli del sostituto d'imposta per le ritenute d'acconto sulle retribuzioni, sicché la fatturazione di tali prestazioni da parte dell'intermediario non legittima l'appaltante o interponente a detrarre l'IVA relativa o a dedurre tali costi ai fini della determinazione del reddito imponibile, mancando alla base un valido rapporto contrattuale con l'intermediario. Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di imposte sui redditi, il sistema della ritenuta d'acconto implica che il datore di lavoro, sostituto del contribuente nell'adempimento dell'obbligo tributario di versamento dell'imposta, è tenuto ad accertare la sussistenza dei presupposti di tale obbligo, sicché sull'Amministrazione Finanziaria non grava alcun onere di controllare l'effettiva rispondenza alle previsioni normative delle ritenute alla fonte effettuate dal primo ex art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, senza che l'eventuale dissenso del lavoratore all'assoggettabilità di specifici emolumenti all'imposta influisca sull'obbligo del datore di lavoro. Ne consegue che, qualora il sostituto d'imposta ometta la relativa dichiarazione ed il corrispondente versamento, l'Amministrazione deve comunicargli, agendo nei suoi confronti quale obbligato solidale, l'ammontare del reddito e dell'imposta, ma non anche indicargli l'aliquota applicata, in quanto identica a quella che lo stesso già avrebbe dovuto applicare e, dunque, facilmente verificabile.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di IVA, l'inosservanza dell'obbligo a carico del cessionario o del committente, ai sensi dell'art. 41, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (applicabile "ratione temporis", poi abrogato dall'art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e sostituito con le disposizioni di cui all'art. 6 di quest'ultimo), di regolarizzare l'operazione imponibile, posta in essere dal cedente o dal prestatore senza emissione di fattura o con fattura irregolare, configura un autonomo illecito omissivo - avente il duplice scopo di individuare l'autore della violazione dell'obbligo di fatturazione e di ottenere il pagamento dell'imposta dal soggetto tenuto comunque a corrisponderla in via di rivalsa -, e non trasforma il cessionario o committente in soggetto passivo del tributo, che resta il solo cedente o prestatore. Ne consegue che l'omessa indicazione, nella dichiarazione annuale del cessionario o del committente, degli acquisti non regolarizzati non consente di ravvisare la condotta di infedele dichiarazione sanzionata dall'art. 43, secondo comma, del citato d.P.R. n. 633 del 1972, mentre, la configurabilità di un autonomo illecito a carico del cessionario o committente rende insufficiente, al fine di escludere l'applicabilità delle sanzioni, l'indicazione di maggiori corrispettivi in dichiarazione ed il pagamento della maggiore imposta dovuta. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di violazioni relative all'accertamento delle imposte sui redditi, la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta con ritardo superiore al mese rispetto al termine integra l'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e legittima l'applicazione della sanzione comminata al primo comma, senza che possa distinguersi l'ipotesi, ricorrente nella specie, di presentazione omessa (o ultratardiva) da parte del sostituto che abbia prelevato e versato le ritenute, da quella del sostituto che abbia violato anche gli obblighi di effettuare e versare all'erario le ritenute prescritte. Un'autonoma fattispecie di illecito tributario, che contempla l'omessa dichiarazione, da parte del sostituto d'imposta, di ritenute che siano state interamente versate, e' stata tuttavia introdotta dall'art. 2, comma terzo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, entrato in vigore il 1 aprile 1998, il quale ha abrogato, tra l'altro, l'art. 47 del d.P.R. n. 600 del 1973, e cio' rileva alla stregua dei principi di legalita' e del favor rei, introdotti nel sistema sanzionatorio amministrativo dall'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, applicabile "ai procedimenti in corso" alla data del 1 aprile 1998, a condizione, sussistente nella specie, che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO DISTINZIONI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE APPALTO DI MANO D'OPERA SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE - COSTO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - DIRITTO ALLA DETRAZIONE - ESCLUSIONE - AZIONE DEL LAVORATORE - RILEVANZA - ESCLUSIONE - FONDAMENTO TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IN GENERE

In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini IVA, senza che possa assumere rilevanza, a riguardo, l'azione giudiziale del lavoratore per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore effettivo, in quanto la conversione del rapporto, di per sì, implica la nullità dei contratti che ne sono oggetto.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Nell'ipotesi di violazione del divieto d'intermediazione di manodopera, occorre distinguere il regime antecedente all'abrogazione della l. n. 1369 del 1960, nel quale deve essere escluso l'interesse ad agire dell'Agenzia della Entrate a richiedere il pagamento delle ritenute d'acconto al datore di lavoro interponente, ove quello interposto le abbia già versate, non essendo tale versamento suscettibile di rimborso o di ripetizione, da quello successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, poiché l'obbligo di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente postula, da un lato, l'instaurazione del rapporto di lavoro su domanda del lavoratore, e dall'altro, i mancati pagamenti del somministratore, l'omessa costituzione del rapporto di lavoro su iniziativa dei lavoratori, nei casi prescritti dall'art. 27 del detto decreto, impedisce comunque l'insorgenza in capo all'interponente dell'obbligo di operare le ritenute.

In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 276 del 2003 prevede che, in caso di somministrazione, di appalto o di distacco in violazione di legge, si determini la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione solo in presenza di un'esplicita richiesta del lavoratore interessato, sicché non è più possibile, a differenza che nel regime anteriore, far gravare automaticamente sull'utilizzatore e sull'appaltante/committente l'obbligo di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, essendo necessari due presupposti: da un lato, l'instaurazione del rapporto di lavoro su domanda del lavoratore, e dall'altro, i mancati pagamenti a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale del somministratore, i quali, altrimenti, devono essere considerati a beneficio dell'utilizzatore o appaltante/committente. (Massima tratta dal CED della Cassazione)

In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nel testo vigente "ratione temporis", i lavoratori occupati in violazione sono alle dipendenze dell'appaltante o interponente che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, sul quale ricadono, in via esclusiva gli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi e normativi del datore di lavoro, ivi compresi quelli del sostituto d'imposta per le ritenute d'acconto sulle retribuzioni, sicché la fatturazione di tali prestazioni da parte dell'intermediario non legittima l'appaltante o interponente a detrarre l'IVA relativa o a dedurre tali costi ai fini della determinazione del reddito imponibile, mancando alla base un valido rapporto contrattuale con l'intermediario. Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di imposte sui redditi, l'indennita' di trasferimento, corrisposta ai propri dipendenti dalla societa' concessionaria del servizio telefonico, costituisce, ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 29 settebre 1973, n. 597 (applicabile "ratione temporis"), componente del reddito tassabile ai fini dell'IRPEF, in quanto, pur difettando un rapporto di sinallagmaticita' con la prestazione di lavoro, essa rientra tra gli emolumenti, comunque denominati, percepiti "in dipendenza" del lavoro prestato, potendosi escludere la sussistenza di quest'ultimo requisito solo ove il rapporto di lavoro costituisca una mera occasione per la corresponsione di somme che trovano il loro titolo in una causa diversa e del tutto autonoma. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Nel caso in cui una prestazione sia considerata dalle parti come di lavoro autonomo, con conseguente emissione di fattura e assoggettamento ad IVA, ma successivamente tale rapporto contrattuale venga qualificato, con efficacia di giudicato, come di lavoro subordinato, con la conseguenza della non assoggettabilita' ad IVA, il principio generale per cui il committente ha diritto di ripetere, secondo le disposizioni di diritto comune, dal prestatore l'imposta indebitamente pagata non e' applicabile se, come nel caso di specie, dal giudicato scaturisca che l'assoggettamento ad IVA era stato conseguenza di un inadempimento da parte del presunto committente delle obbligazioni su di lui incombenti come datore di lavoro in relazione all'effettivo rapporto instaurato. Il datore di lavoro, infatti, avrebbe potuto evitare ogni pregiudizio se avesse fin dall'inizio riconosciuto l'esatta natura del rapporto e corrisposto le retribuzioni secondo le modalita' previste per il lavoro subordinato. Deve, quindi, escludersi l'esperibilita' di un'azione restitutoria personale nei confronti del lavoratore (o dei suoi eredi) da parte del datore di lavoro, ferma restante, invece, la possibilita' di esperire l'azione di restituzione dell'IVA direttamente nei confronti dell'Erario, esercitando l'azione di rimborso, di cui nella fattispecie ricorrono i presupposti giuridici e di fatto. Nel caso in cui il rapporto contrattuale sia stato qualificato dalle parti come rapporto di agenzia ma successivamente sia accertata, con efficacia di giudicato, la sua natura di rapporto di lavoro subordinato, non ha fondamento la richiesta del datore di lavoro di restituzione delle indennita' di clientela erogate al presunto agente. Infatti, la considerazione che al rapporto intercorso doveva applicarsi un contratto collettivo diverso da quello di agenzia non assume rilevanza, qualora, come nella specie, le suddette indennita' siano valutate di fatto come un elemento della retribuzione che il datore di lavoro aveva ritenuto opportuno corrispondere al lavoratore.

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