Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da esse alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanziaria che le ha emanate, sicché, ove il contribuente si sia conformato a un'interpretazione erronea fornita da quest'ultima, non può invocare alcun legittimo affidamento al fine di andare esente dal pagamento del tributo dovuto, assumendo all'uopo rilievo il principio, di rilevanza costituzionale, della riserva di legge, nonché gli ulteriori principi di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, di vincolatezza della funzione di imposizione e di irrinunciabilità del diritto di imposta, risultando ciò conforme al principio unionale secondo cui il legittimo affidamento non può basarsi su una prassi illegittima dell'Amministrazione. La tutela del legittimo affidamento, nonostante la sua valenza generale, può comunque incidere sulla stessa debenza del tributo, in quanto la induzione in errore incolpevole del contribuente può essere determinata anche da differenti circostanze di fatto ovvero anche da altre condotte, imputabili ad errore della Amministrazione finanziaria e dalla stessa norma non espressamente considerate. Si tratta di condotte diverse da quelle tipizzate, quali le errate indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione ovvero i fatti (…) conseguenti a ritardi, omissioni od errori della stessa, le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma impositiva. Pertanto, le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi e nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della Legge n. 212 del 2000.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.