Ordinanza del 09/03/2022 n. 7626 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 6

Massime

IVA - DETRAZIONE - ACQUISTI DI SERVIZI DI AUTONOLEGGIO - TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da esse alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanziaria che le ha emanate, sicché, ove il contribuente si sia conformato a un'interpretazione erronea fornita da quest'ultima, non può invocare alcun legittimo affidamento al fine di andare esente dal pagamento del tributo dovuto, assumendo all'uopo rilievo il principio, di rilevanza costituzionale, della riserva di legge, nonché gli ulteriori principi di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, di vincolatezza della funzione di imposizione e di irrinunciabilità del diritto di imposta, risultando ciò conforme al principio unionale secondo cui il legittimo affidamento non può basarsi su una prassi illegittima dell'Amministrazione. La tutela del legittimo affidamento, nonostante la sua valenza generale, può comunque incidere sulla stessa debenza del tributo, in quanto la induzione in errore incolpevole del contribuente può essere determinata anche da differenti circostanze di fatto ovvero anche da altre condotte, imputabili ad errore della Amministrazione finanziaria e dalla stessa norma non espressamente considerate. Si tratta di condotte diverse da quelle tipizzate, quali le errate indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione ovvero i fatti (…) conseguenti a ritardi, omissioni od errori della stessa, le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma impositiva. Pertanto, le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi e nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della Legge n. 212 del 2000.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In ambito tributario vige il principio, di carattere generale, per cui il comportamento illecito posto in essere dal contribuente assume comunque rilevanza ai fini tributari, in quanto il relativo provento è tassabile, ai sensi del D.P.R. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4, che disciplina l'imponibilità, ai fini delle imposte dirette, dei redditi derivanti da fatti, atti o attività che costituiscono illeciti civili, penali o amministrativi, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale, da determinarsi secondo le ordinarie regole del TUIR. D'altro canto, l'affermazione della ripetibilità dell'imposta non dovuta (e non solo di quella versata in conseguenza di un errore di versamento) è connessa all'affermazione per cui la dichiarazione dei redditi non costituisce la fonte dell'obbligo tributario, nè produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, attesa l'indisponibilità dei diritti e degli obblighi tributari, cui si riferisce, ma rappresenta unicamente un momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione delle imposte sul reddito e non può precludere al contribuente, anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva, la dimostrazione, con le forme e nei termini previsti dal citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e con onere della prova a suo carico, dell'inesistenza, anche parziale, di presupposti di imposta erroneamente dichiarati. Pertanto, le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, nè costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza, sicché possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, anche in sede processuale, se ne possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, salvi i casi in cui vengano in rilievo delle scelte negoziali, come quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario. In tal caso, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, terzo comma, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, nè a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, nè all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere - dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. Nella fattispecie, i ricorrenti non deducevano alcuna condizione di incertezza della norma quanto piuttosto una loro personale e pretesa incolpevolezza, lamentando l'irrogazione delle sanzioni nonostante il mancato perfezionamento della procedura per fatto dell'Ufficio senza loro colpa, quali persone offese dalla condotta delittuosa del loro consulente fiscale, appropriatosi delle ingenti somme di attività finanziarie detenute all'estero, in violazione del principio di tutela della buona fede.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, ammessa l'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Costituzione) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Costituzione). Pertanto, il contribuente ha piena facoltà di impugnare il diniego di disapplicazione di norme antielusive (ex art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973) atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma provvedimento con cui l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario. Infatti, la tassatività dell'elencazione degli atti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non esclude che il provvedimento agenziale di rigetto dell'istanza di interpello, avendo natura e contenuto di diniego definitivo della disapplicazione di norme antielusive, a differenza di quello interlocutorio, possa essere impugnato giudizialmente dal contribuente, in applicazione estensiva e costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, sicché, ove il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000. (Nella specie, alcune risoluzioni e circolari ministeriali avevano ingenerato l'erronea convinzione che l'INAIL fosse esente dalla tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972). Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'emendabilita', da parte del contribuente, degli errori, anche non meramente materiali o di calcolo, contenuti in dichiarazioni (o, comunque, in atti dello stesso contribuente costituenti il presupposto dell'imposizione fiscale), deve essere riconosciuta quale espressione di un principio generale del sistema tributario, atteso che la dichiarazione non ha valore confessorio, ne' costituisce fonte dell'obbligazione tributaria - inserendosi nell'ambito di un piu' complesso procedimento di accertamento e di riscossione -, ed alla luce dei principi costituzionali di capacita' contributiva e di buona amministrazione (i quali rendono intollerabile un sistema legale che impedisca al contribuente di dimostrare l'inesistenza di fatti giustificativi del prelievo), nonche' del principio - esistente ancor prima dell'espresso riconoscimento contenuto nell'art. 10 della legge n. 212 del 2000 - della collaborazione e della buona fede, che deve improntare i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria. Ne consegue, in tema di imposta di successione, che il contribuente puo' procedere alla rettifica di errori di qualsiasi genere, contenuti nella dichiarazione, anche dopo la scadenza del termine per la sua presentazione, e che tale rettifica, se fondata, deve essere presa in considerazione dall'ufficio, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, ex art. 33 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

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