Sentenza del 24/10/2022 n. 31344 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
1. Con gli avvisi di accertamento nn. (---), (---), (---), (---), (---), il Comune di Cadoneghe recuperava a tassazione l'Ici ritenuta dovuta da SETA Spa - società cd. in house (partecipata da tutti i comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale Brenta) - per omessa dichiarazione in relazione agli anni di imposta 2005/2009.
Con gli avvisi di accertamento nn. (---), (---) il Comune di Carmignano di Brenta recuperava a tassazione l'Ici ritenuta dovuta da SETA Spa , relativamente ad un impianto idrico, per omessa dichiarazione in relazione agli anni di imposta 2006/2007.
Con l'avviso di accertamento n. (---) l'Agenzia del Territorio di Padova rideterminava il classamento di un impianto di depurazione di liquami sito nel Comune di (Omissis) dalla categoria "E/9" (destinazione a servizio pubblico) a "D/1" (opificio).
Con l'avviso di accertamento n. (---) l'Agenzia del Territorio di Padova rideterminava il classamento (sempre dalla categoria "E/9" a "D/1") di immobili situati nel Comune di (---).
Con gli avvisi di accertamento nn. (Omissis) e (Omissis) il Comune di Vigonza contestava a SE.TA. Spa - titolare di immobili destinati al servizio di pubblico idrico integrato - l'omessa dichiarazione e versamento dell'ICI per gli anni 2006 e 2007 in relazione a tre unità immobiliari urbane (edifici e terreno) ivi indicati.
Con avviso di accertamento n. (---) l'Agenzia del Territorio di Padova rideterminava il classamento dalla categoria "E/9" a "D/1" dell'impianto di depurazione censito al catasto fabbricati del Comune di (---) al folio (---), mapp. (---).
2. Le impugnazioni proposte dalla contribuente contro i citati avvisi venivano rigettati dalla Commissione tributaria provinciale di Padova con la sentenza n. 125/1/2013, la quale - per quanto ora interessa in relazione all'impugnazione in oggetto - decideva sui ricorsi proposti contro i menzionati avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia del Territorio di Padova, nonché avverso gli avvisi nn. (---) e (---) notificati dal Comune di Vigonza.
Con la pronuncia n. 232/1/2013, la medesima Commissione rigettava, altresì, anche il ricorso proposto da SE.TA. Spa contro il suindicato avviso di accertamento n. (---) emesso dall'Agenzia del Territorio di Padova.
3. La Commissione tributaria regionale del Veneto (Venezia-Mestre), con la sentenza impugnata, decideva gli appelli (n. 569/2014 di ruolo generale, avente ad oggetto la sentenza n. 125/1/2013 e n. 1107/2014 di ruolo generale, avente ad oggetto la sentenza n. 231/1/2013), successivamente riuniti, proposti contro le menzionate pronunce ed accoglieva "gli appelli della contribuente limitatamente agli immobili considerati negli avvisi di accertamento nn. (---), (---), (---), (---), (---) (Comune di Cadoneghe) (---), (---), (---) (Ag. Territorio di Padova e Comune di Carmignano di Brenta) PD0072227/2012 (Ag. Territorio di Padova)", fissando "nella cat. E/3 il classamento corretto di tutti gli edifici e in zero Euro la loro rendita catastale" e confermando "la sentenza per quanto riguarda gli avvisi di accertamento n. (Omissis) e (Omissis) emanati dal Comune di Vigonza".
Tutto ciò, richiamando preliminarmente le previsioni del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8 e del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 40 e 41, per assumere che:
- gli immobili presi in considerazione dai menzionati avvisi, "oltre ad essere stati costruiti per speciali esigenze di attività industriale (atta al soddisfacimento di bisogni pubblici previsti dalla legge) non sono suscettibili di una destinazione estranea all'attività originaria che è strettamente connessa e funzionale all'esercizio di funzioni di carattere ed interesse pubblico" (v. pagina n. 12 della sentenza in rassegna);
- "E' del tutto pacifico che le unità immobiliari in questione costituiscono una struttura operativa composta da fabbricati, vasche di cemento armato, serbatoi, quadri di controllo, compressori, cabine elettriche e che il processo di lavorazione posto in essere consiste esclusivamente nella trasformazione delle acque di rifiuto pervenute al centro in prodotti derivati; quali fanghi ed acqua depurata…" (v. pagine nn. 12 e 13 della sentenza in commento);
- "La finalità pubblica delle depurazioni in parola è altrettanto pacifica, essendo prevista per legge (Legge Galli ed altre)" (v. pagina n. 13 della pronuncia in esame);
- "Il fatto che l'impianto sia gestito da una società per azioni a proprietà pubblica (i comuni interessati) non è rilevante… dovendo la decisione… soffermarsi sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei manufatti e sulla loro concreta utilizzazione" (v. pagina n. 13 della pronuncia in esame), citando sul punto la pronuncia n. 16643/2013 della Corte di cassazione;
- "La categoria E è propria di quegli immobili che vantano particolari caratterizzazioni tipologiche funzionali, costruttive e dimensionali tali da non essere inserite nella categorie ordinarie e speciali e che esulano da una mera logica di commercio e di produzione industriale" (v. pagina n. 13 della pronuncia in esame);
- corretta era la classificazione dei predetti beni, costituiti da diversi edifici integranti un unico plesso destinato al servizio pubblico di depurazione delle acque, nella categoria "E/3" "Costruzione e fabbricati per speciali esigenze pubbliche", in ragione dell'attività che poteva svolgere la ""stazione"", attesa sua indiscutibile "caratterizzazione tipologica funzionale, costruttiva e dimensionale" (cfr. pagina n. 13 della pronuncia in rassegna), dovendo escludersi "la presenza di un'autonomia funzionale e reddituale degli immobili in questione, rispetto alla funzione di depurazione delle acque che svolgono" (v. pagina n. 14 della sentenza in oggetto), ritenendo, pertanto, inadeguata la categoria "D/1" (opifici), siccome inerente a beni utilizzati per la produzione di un profitto e non come nella specie - per la realizzazione di un interesse pubblico.
3.a. Per altro verso, la Commissione regionale accoglieva l'appello della contribuente anche in relazione alla dedotta inesistenza del saggio di fruttuosità dei beni sottoposti ad imposta, affermando che:
- "gli immobili in esame sono privi di valore commerciale… non producono alcun reddito, sono destinati esclusivamente ad un servizio pubblico, che prescinde da logiche commerciali, e sono gestiti, per legge, da società con capitali interamente pubblici; la tariffa applicata agli utenti deve coprire i costi e non retribuire l'attività con un surplus costituente il guadagno" (v. pagine nn. 15 e 16 della sentenza impugnata);
- "il tasso di fruttuosità del plesso, che è espressione del rapporto tra il valore degli immobili (aggiornato) ed il reddito lordo, non esistendo alcun redditi lordo, non può che essere pari a zero", per cui, anche ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 29, "la rendita catastale deve anch'essa essere indicata in zero" (cfr. pagina n. 16 della sentenza impugnata).
3.1. Con la medesima sentenza la Commissione tributaria regionale del Veneto (Venezia-Mestre), confermava - per quel che ora interessa in relazione agli immobili ubicati nel Comune di (---), oggetto del ricorso principale per cassazione avanzato da SE.TA. Spa (v. pagina n. 2 del ricorso) - la sentenza di primo grado "per quanto riguarda gli avvisi di accertamento n. (---) e (---)".
Nello specifico, la Commissione assumeva che "nel comune citato la contribuente è proprietaria di aree fabbricabili, le quali non hanno una connessione diretta con la sua attività ed hanno delle caratteristiche intrinseche differenti dai fabbricati/impianti/stazioni sopra considerati", aggiungendo, infine, che "le critiche contenute nel ricorso introduttivo, riprodotte in appello - difetto di motivazione ed altre di tipo formale - non intaccano la realtà degli immobili accertati, sui quali ottenute le autorizzazioni richieste, si può costruire e che possono essere oggetto di normali transazioni commerciali" (così a pagina n. 16 della sentenza impugnata).
4. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato al Comune di Vigonza in data 14/17 dicembre 2016, al Comune di Cadoneghe il 14/16 dicembre 2016 ed all'Agenzia delle Entrate in data 14/16 e 14/21 dicembre 2015 e spedita il 14 dicembre 2016 al Comune di Carmignano di Brenta, articolando nove motivi di impugnazione.
In data 18 novembre 2021 depositava memoria ETRA Spa , nella dichiarata qualità di incorporante la SE.TA. Spa , insistendo nei motivi di ricorso.
5. Il Comune di Vigonza notificava a SETA Spa , in data 26 gennaio 2016 controricorso, con cui chiedeva il rigetto dell'impugnazione, presentando poi memoria ex art. 378 c.p.c..
6. Anche l'Agenzia delle Entrate resisteva con atto notificato, tramite servizio postale, il 1/3 febbraio al Comune di Cadoneghe ed al Comune di Carmignano di Brenta ed il 1/4 febbraio 2016 al Comune di Tombolo ed alla società, ivi articolando, altresì, ricorso incidentale.
7. Etra Spa ha, infine, depositato nota del 15 giugno 2022, avente ad oggetto la rinuncia ai motivi di ricorso relativi agli immobili ubicati nel Comune di (---) al folio (---), particella (---) (cabina elettrica), nonché al folio (---), particelle (---) (terreni), debitamente accettata dal Comune di Vigonza, dichiarando di voler proseguire il giudizio in relazione alle pretese tributarie, all'attribuzione di categoria e di rendita catastale dell'impianto di depurazione delle acque reflue inserito nel ciclo del Servizio Idrico Integrato, ubicato nel Comune di (---) ed identificato in catasto al folio (---), particella (---).
Motivi della decisione
8. Con il primo motivo di impugnazione principale la ricorrente ha lamentato, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e con riguardo agli avvisi di accertamento nn. (---) e (---) emessi dal Comune di Vigonza, l'omessa pronuncia e quindi la violazione dell'art. 112 c.p.c., in ordine al motivo di appello concernente la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), ponendo in evidenza che la questione non poteva ritenersi assorbita nella valutazione che aveva condotto, a monte, all'annullamento degli avvisi relativi agli immobili ubicati nel Comune di (---), con fissazione del classamento nella categoria "E" e saggio di fruttuosità e rendita catastale pari zero.
8.1. Con il secondo motivo di impugnazione principale l'istante ha contestato, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sempre in relazione agli avvisi di accertamento nn. (---) e (---) emessi dal Comune di Vigonza, oggetto di valutazione da parte della Commissione, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), ritenendo che la società debba andare esente dal pagamento dell'imposta in oggetto, in ragione "della continuità tra i consorzi di Comuni e la società, nonché, in ogni caso dell'assorbente sostanziale identità tra la società ed i Comuni dei quali la stessa è emanazione, in virtù del rapporto di delegazione interorganica sussistente tra gli stessi, per effetto della disciplina dell'"in house contract"", sostenendo, per tale via, che siano esenti da imposta "gli immobili: detenuti da Comuni e da consorzi fra Comuni (e quindi gli immobili come nel caso specifico - posseduti dal soggetto che si immedesima nei Comuni medesimi per effetto della delegazione interorganica propria dell'affidamento in house, e oltretutto sostituitosi per disposizione di legge ai precedenti consorzi); - destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, tra i quali è compreso il servizio pubblico "idrico-integraro" (v. pagina n. 16 del ricorso).
8.2. Con il terzo motivo di impugnazione principale la società ha denunciato, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'omessa pronuncia in ordine al motivo di appello (relativo al giudizio n. 1107/2014 di ruolo generale) riguardante la dedotta violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b).
8.3. Con il quarto motivo di impugnazione principale la contribuente ha contestato, questa volta in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e con riferimento al giudizio d'appello recante il n. 1107/2014 di ruolo generale, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), assumendo che le unità destinate al servizio idrico integrato vanno classificate nella categoria "E/3" o in subordine "E/9", trattandosi di beni che non presentano una propria autonomia funzionale e reddituale, essendo utilizzati per soddisfare un servizio pubblico al quale sono ineludibilmente legati.
8.4. Con il quinto motivo di impugnazione principale l'istante ha lamentato, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e con riferimento al giudizio d'appello recante il n. 1107/2014 di ruolo generale, la violazione dell'art. 112 c.p.c., in ragione dell'omessa pronuncia sulla quantificazione del saggio di fruttuosità.
8.5. Con il sesto motivo di impugnazione principale la ricorrente ha dedotto, questa volta in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e con riferimento al giudizio d'appello recante il n. 1107/2014 di ruolo generale, la violazione e la falsa applicazione della disciplina catastale relativamente alla quantificazione della rendita ed alla determinazione del saggio di fruttuosità.
8.6. Con il settimo motivo di impugnazione principale la società ha lamentato, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e con riferimento al giudizio d'appello recante il n. 1107/2014 di ruolo generale, la violazione dell'art. 112 c.p.c., in ragione dell'omessa pronuncia sull'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
8.7. Con l'ottavo motivo di impugnazione principale la contribuente lamentato, questa volta in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e con riferimento al giudizio d'appello recante il n. 1107/2014 di ruolo generale, il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento dell'Agenzia del Territorio, in violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, nonché della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7.
8.8. Con il nono motivo di impugnazione principale l'istante ha censurato la sentenza del Giudice regionale, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e con riferimento al giudizio d'appello recante il n. 569/2014 di ruolo generale, lamentando l'omessa pronuncia sul dedotto difetto di motivazione dell'avviso di accertamento del Comune.
9. Come sopra esposto, l'Agenzia delle Entrate con atto notificato il 1 febbraio 2016 ha proposto ricorso incidentale in relazione ai capi della sentenza concernenti gli avvisi di accertamento e di rideterminazione del classamento per i fabbricati siti nei Comuni di (---), articolando due motivi di impugnazione.
9.1. Con il primo motivo di essi, l'Agenzia ha dedotto la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, e del D.P.R. n. 114 del 1949, art. 8, con riferimento alla circolare n. 4/06 del 6 luglio 1941, come integrata dalla istruzione 2 del 24 maggio 1942, contestando la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha ritenuto congrua la categoria catastale "E" (relativa agli immobili aventi destinazione particolare), in luogo della categoria "D" (relativa ad immobili aventi destinazione speciale), sostenendo - di contro l'autonomia funzionale e reddituale dell'unità immobiliare oggetto di giudizio e ponendo in rilievo che la stessa contribuente aveva, con la dichiarazione emessa ai fini docfa, accatastato in forma autonoma l'unità destinata alla depurazione delle acque reflue.
La difesa erariale ha, quindi, asserito che l'appartenenza alla categoria "E" dei beni oggetto dell'avviso impugnato ("aree fabbricabili e cabina elettrica autonomamente dichiarati in catasto", così nel ricorso incidentale a pagina n. 25) è preclusa dalle caratteristiche costruttive e di destinazione possedute dai predetti cespiti e che "non è tecnicamente corretto affermare che la categoria "E" distingue solo immobili di interesse pubblico o destinati ad esigenze pubbliche" (cfr. pagina n. 22 del controricorso), aggiungendo che non può essere invocata la categoria "E/9", in quanto essa ha natura residuale e non contempla i beni destinati all'esercizio di attività di pubblica attività, mentre corretta è l'attribuzione della categoria "D/1", giacché l'attività di lavorazione e trasformazione delle acque che si svolge nelle strutture oggetto di contenzioso è riconducibile ad un processo industriale, qualificato dalla presenza di impianti specifici.
L'Agenzia ha, dunque, concluso il motivo di impugnazione, evidenziando che anche il Giudice di legittimità ha riconosciuto la "particolarità" di cui alla categoria "E/9" in ragione della funzione cui sono destinati i beni "ossia "la depurazione delle acque nere…." e… dal fatto di "non costituire parte di un'azienda privata" (v. pagina n. 26 del controricorso), sottolineando che l'accatastamento in una delle categorie del gruppo "E" non presuppone il requisito di soddisfare un interesse pubblico, basandosi, invece, solo sulla "particolarità" della destinazione.
9.2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'Agenzia ha lamentato, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 "(in relazione alla causa RGA 1107/2014)", "la violazione e falsa applicazione della disciplina catastale relativa alla quantificazione della rendita ad alla determinazione del saggio di fruttuosità" (v. pagina n. 26 del ricorso incidentale), segnalando che la società aveva dichiarato per i periodi di imposta relativi agli anni 2009, 2010 e 2013 utili di esercizio pari a rispettivi 109.772 Euro, 147.420 Euro e 97.948 Euro, il che smentiva la valutazione della Commissione nella parte in cui ha ritenuto che i beni non producessero alcun reddito.
10. Tanto ricapitolato, si osserva quanto segue, subito avvertendo che non assume rilievo la circostanza che non vi è prova della notifica del ricorso principale al Comune di Carmignano del Brenta (avendo la società depositato il 28 giugno 2022, nel corso dell'udienza pubblica, una duplice copia della ricevuta di accettazione della raccomandata con avviso di ricevimento spedita a detto Comune e non anche il relativo avviso di ricevimento), giacché detto ricorso non ha riguardato la posizione del citato Comune e non sussistono più le ragioni poste a base della previsione dell'art. 332 c.p.c., essendo decorso il termine lungo per impugnare (da parte del Comune di Carmignano del Brenta) la sentenza in rassegna.
10.1. In relazione al ricorso principale, l'esame dell'impugnazione non dev'essere più svolto con riferimento all'avviso di accertamento n. (---) emesso dal Comune di Vigonza, avente ad oggetto i terreni (censiti al folio (---), particelle nn. (---)) e la cabina elettrica (censita al folio (---), particella n. (---)), che avevano oggetto del giudizio di appello n. 569/2014 di ruolo generale.
Il predetto avviso di accertamento n. (---) concerneva il recupero a tassazione dell'Ici per l'anno di imposta 2006 in relazione ai beni censiti al folio (---), particelle nn. (---) (terreni) ed al folio (---), particella n. (---) (cabina elettrica) per il quale è intervenuta la "rinuncia ai motivi di ricorso", accettata dal Comune di Vigonza, il tutto documentato da nota, depositata il 22 giugno 2022, sottoscritta dal legale rappresentante di Etra Spa e da Sindaco del Comune di Vigonza, nonché dai rispettivi difensori (v. pagine n. 4 e 5 della predetta nota).
Detta rinuncia va ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 390 c.p.c. e risulta regolarmente formulata, siccome sottoscritta dalle parti e dai loro difensori, ed accettata dalla controparte, per cui va dichiarata la parziale estinzione del giudizio tra Etra Spa ed il Comune di Vigonza in relazione all'avviso di accertamento n. (Omissis) emesso dal predetto Comune, concernente l'Ici per l'anno di imposta 2006 in relazione ai beni censiti al folio (---), particelle nn. (---) (terreni) ed al folio (---), particella n. (---) (cabina elettrica).
10.2. Il giudizio prosegue, invece, in relazione al ricorso principale con riferimento alle "pretese tributarie ed all'attribuzione di categoria e di rendita catastale dell'impianto di depurazione delle acque reflue identificato in catasto Comune di Vigonza foglio (Omissis), particella (Omissis)", per le quali la società ha dichiarato di non rinunciare al ricorso e di voler proseguire il giudizio (v. pagina nn. 4 e 5 della nota).
Ciò significa che il procedimento continua, con riferimento al ricorso principale, sia in relazione all'avviso di accertamento n. (---), emesso dal Comune di Vigonza ed avente ad oggetto il recupero a tassazione dell'ICI per l'anno di imposta 2006 in relazione all'impianto di depurazione (di cui al giudizio di appello n. 569/2014 di ruolo generale), che in ordine all'avviso di accertamento n. (---), con cui l'Agenzia del Territorio di Padova aveva rideterminato il classamento da "E/9" a "D/1" del predetto impianto di depurazione (oggetto del giudizio di appello n. 1107/2014 di ruolo generale), trattandosi di verifiche che hanno in interessato detto bene censito al catasto fabbricati del Comune di (---) al folio (---), mapp. (---), per il quale non è intervenuta alcuna rinuncia, avendo anzi la società dichiarato di volere proseguire il giudizio.
10.3. Per ragioni di ordine narrativo verranno prima esaminati unitariamente i motivi nn. 1 e 2 e poi il n. 9 che riguardano il Comune di Vigonza e, successivamente, quelli che coinvolgono la decisione assunta dalla Commissione in relazione al giudizio di appello n. 1107/2014 di ruolo generale, esaminando congiuntamente prima il terzo ed il quarto motivo e, poi, sempre unitariamente, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo, poiché, anche in tal caso, le relative censure sono state proposte sotto il distinto paradigma normativo previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 4 e 3.
Infine, verrà scrutinato il ricorso incidentale presentato dall'Agenzia.
11. - Sul primo e secondo motivo del ricorso principale - in relazione all'avviso di accertamento n. (---), emesso dal Comune di Vigonza e concernente, in relazione all'impianto di depurazione (censito al catasto fabbricati del Comune di (---) al folio (---), mapp. (---)), il recupero a tassazione dell'ICI per l'anno 2006, di cui al giudizio di appello n. 569/2014 di ruolo generale.
Il primo ed il secondo di impugnazione concernono, in relazione al distinto paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'omessa pronuncia sulla dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) e la violazione di detta disposizione sotto il profilo previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Dette censure vanno, quindi, unitariamente esaminate osservando quanto segue.
11.1. Come sopra esposto, la Commissione regionale ha rigettato l'appello della contribuente, affermando, per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione, che la società risultava proprietaria nel Comune di Vigonza di "aree fabbricabili che non hanno una connessione diretta con la sua attività ed hanno delle caratteristiche intrinseche differenti dai fabbricati/impianti/stazioni sopra considerati" (così a pagina n. 16 della sentenza impugnata).
Risulta, allora, evidente che il Giudice dell'appello ha omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame, che aveva riguardato, con riferimento all'impianto di depurazione, la diversa questione dell'omesso riconoscimento dell'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), (come riportato, ai fini del requisito di autosufficienza, a pagina n. 12 del ricorso e), come rappresentato nella parte narrativa della sentenza impugnata (v. pagina n. 4).
11.2. Nondimeno, il predetto vizio non può giustificare, sul punto, la cassazione della sentenza impugnata, con consequenziale rinvio al Giudice regionale, potendo (o meglio, essendo già stata) la questione di diritto coinvolta nel motivo di impugnazione essere risolta, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, senza la necessità di accertamenti in punto di fatto.
Ed infatti, va dato seguito all'orientamento di questa Corte secondo cui "Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111 Cost., comma 2, nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2313 del 01/02/2010)" (cosi Cass. n. 16171/2017 e, nello stesso senso, Cass. n. 9693/2018, Cass. n. 21968/2015 e Cass. n. 5138/2011).
11.3. Ed allora, va premesso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1 lett. a), stabiliva (nell'anno 2006) ed ancora stabilisce che "1. Sono esenti dall'imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo dell'art. 4, comma 1, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 41, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali".
Ebbene, non può farsi a meno di segnalare che sul tema concernente la dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1 lett. a), che, anche di recente e tra le medesime parti, questa Corte ha escluso "che ricorra l'esimente di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, dovendosi considerare che la giurisprudenza di questa Corte, sull'argomento, ha chiarito che l'ente proprietario potrebbe beneficiare dell'esenzione qualora concorrano le seguenti condizioni: a) gli immobili siano destinati alle attività oggettivamente esenti (cfr. Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2821); b) la gestione degli immobili sia affidata gratuitamente al 2 soggetto terzo; c) quest'ultimo sia ente non commerciale, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente Cass. n. 23821 del 01/10/2018; Cass. n. 25508 del 18/12/2015, n. 25508). Nel caso in esame, invero, pur sussistendo i primi due presupposti, difetta il terzo, posto che la società concessionaria, è costituita in forma di società commerciale" (così Cass. n. 19873/2021 e nello stesso senso Cass. n. 19393/2021).
Allo stesso modo, sia pure in tema di IVA, è stato precisato che sussiste piena autonomia della società in house rispetto all'ente territoriale (che possieda la totalità del patrimonio sociale), del quale non può essere considerata semplice articolazione, ribadendosi che:
- "la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici (comune, provincia e simili) ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale.
- Il rapporto tra la società e l'ente locale è, cioè, di sostanziale autonomia, al punto che non è consentito al comune di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo (e sull'attività dell'ente collettivo) mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali (così, da ultimo, Cass. n. 5346 del 22/02/2019; si vedano, altresì, Cass. S.U. n. 7799 del 15/04/2005; Cass. S.U. n. 392 del 11/01/2011; Cass. S.U. n. 8454 del 26/08/1998; Cass. S.U. n. 4989 del 06/05/1995; Cass. n. 3196 del 07/02/2017; con specifico riferimento alla società in house, si veda Cass. S.U. n. 7759 del 27/03/2017; Cass. n. 7222 del 22/03/2018);
- Tale caratteristica non viene meno in caso di società cd. in house providing, in funzione dell'esistenza di un "controllo analogo" del Comune nei confronti della società. Invero, il cd. controllo analogo esercitato dall'Amministrazione sulla società partecipata serve a consentire all'azionista pubblico di svolgere un'influenza dominante sulla società, se del caso attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, così da rendere il legame partecipativo assimilabile a una relazione interorganica; e tuttavia questa relazione interorganica non incide affatto sull'alterità soggettiva dell'ente societario nei confronti dell'amministrazione pubblica, dovendosi mantenere infine pur sempre separati i due enti - quello pubblico e quello privato societario - sul piano giuridico formale, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (cfr. ancora la motivazione di Cass. n. 5346 del 2019, cit.);
- In altre parole, la natura di ente in house deriva da una visione sostanziale del fenomeno tipico dell'approccio funzionale seguito in sede Europea, nell'ambito del quale gli istituti giuridici elaborati a livello sovranazionale sono applicati sulla base della reale essenza della fattispecie concreta, a prescindere dalle qualificazioni formali vigenti negli ordinamenti dei singoli Paesi membri.
- Resta intatta la considerazione, però, che nell'ambito dell'ordinamento nazionale non è prevista - per le società in house così come per quelle miste - alcuna apprezzabile deviazione rispetto alla comune disciplina privatistica delle società di capitali, nel senso che la posizione dei comuni all'interno della società è unicamente quella di socio in base al capitale conferito.
- Donde soltanto in tale veste l'ente pubblico può influire sul funzionamento della società, avvalendosi non di poteri pubblicistici ma dei soli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri presenti negli organi della società (così, ancora, la motivazione di Cass. n. 5346 del 2019, cit.). (così Cass. n. 21658/2021).
Nel caso di specie, i beni sono stati indicati essere (in parte) di proprietà della società (v. pagina n. 7 del ricorso), ma le riflessioni sopra illustrate non mutano, dovendo vieppiù essere confermate.
11.4. Alla stregua di tali considerazioni, dunque, il primo ed il secondo motivo del ricorso principale vanno rigettati.
11.5. - Sul nono motivo dell'impugnazione principale.
Con esso la contribuente ha lamentato il vizio di omessa pronuncia in ordine al motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento (deve ora intendersi, per quanto sopra esposto, riferibile al) n. (---).
Senonché, come sopra illustrato, la Commissione regionale ha sul punto ritenuto che "le critiche contenute nel ricorso introduttivo, riprodotte in appello - difetto di motivazione ed altre di tipo formale - non intaccano la realtà degli immobili accertati, sui quali ottenute le autorizzazioni richieste, si può costruire e che possono essere oggetto di normali transazioni commerciali" (così a pagina n. 16 della sentenza impugnata).
A prescindere da ogni compiutezza di tale apparato argomentativo, che non può rilevare ai fini che occupano, non vi è, quindi, omessa pronuncia.
La contestazione in oggetto è stata coltivata, assumendo che "la Commissione Tributaria Regionale non può "sopprimere" il vizio di difetto di motivazione di un avviso perché non intacca la realtà degli immobili accertati", ravvisando in tale ragionamento una "omessa pronuncia che con tale scusa si perpetra" (v. pagina n. 26 del ricorso), ribadendo la sussistenza di "dichiarazioni errate e contradditorie contenute - talora per ammissione dello stesso Comune - nell'avviso impugnato" (v. pagina n. 26 del ricorso).
Senonché, in tale prospettiva, non può non riconoscersi che la censura, nel contestare nei siffatti termini la suindicata motivazione, finisce con il riconoscerla esistente, sebbene reputandola erronea, ma in tal modo si rivela inammissibile, in quanto diretta a conseguire dalla Corte un nuovo, inammissibile, apprezzamento di fatto sull'adeguatezza della motivazione dell'avviso impugnato.
12. - Sul terzo e quarto motivo dell'impugnazione principale - in relazione all'avviso di accertamento n. (---), emesso dall'Agenzia del Territorio di Padova con il quale veniva rideterminato il classamento dell'impianto di depurazione (censito al catasto fabbricati del Comune di (---) al folio (---), mapp. (---)), di cui al giudizio di appello n. 1107/2014 di ruolo generale.
12.1. Dette censure riguardano, in relazione al paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'omessa pronuncia sulla dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b) e la violazione di detta disposizione sotto il profilo previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3.
Come sopra anticipato le doglianze si esaminano congiuntamente, cominciando ad osservare che la Commissione regionale non ha dedicato al predetto accertamento alcuna valutazione, benché la questione da trattare fosse analoga a quella esaminata in relazione agli altri avvisi di accertamento (riconduzione dell'impianto di depurazione alla categoria "E/9", in luogo di quella "D/1" attribuita dall'Ufficio) e nell'incipit della motivazione in diritto si fosse precisato che l'esame unitario riguardava gli appelli contro le sentenze nn. 125/01/2013 e 232/01/2013 (quest'ultimo relativo al suindicato avviso all'avviso di accertamento n. (---) ed all'appello n. 1107/2014) ed a pagina n. 16 della sentenza impugnata si fosse dato conto dell'"accoglimento di questi due punti degli appelli".
Difatti, nella parte motiva (v. pagina n. 11 della sentenza) risulta testuale il riferimento all'esame dei motivi di censura relativi agli avvisi nn. (---), (---), (---), (---), (---) Comune di Cadoneghe), (---), (---), (---) (Agenzia del Territorio e Comune di Carmignano di Brenta), (---) (Agenzia del Territorio di Padova) e nel dispositivo si precisa che l'accoglimento degli appelli è limitato agli immobili considerati nei suindicati avvisi di accertamento, analiticamente identificati, così mancando nella parte motiva, come in quella dispositiva, ogni scrutinio e decisione sull'avviso di accertamento n. (---).
Non par dubbio, dunque, che ricorra l'ipotesi dell'omessa pronuncia, non potendo al riguardo discorrersi di implicito accoglimento dell'impugnazione proposta dalla contribuente anche in relazione al predetto avviso, stante "la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto" (cfr., in argomento, Cass. n. 2151/2021), nè tanto meno di implicito rigetto (essendo state le motivazioni svolte in relazione agli altri accertamenti funzionali all'accoglimento dell'appello) ipotesi queste che, del resto, nessuna delle parti sostiene.
Senonché, in applicazione del principio illustrato al p. 10.2., la causa può essere comunque decisa nel merito, dovendo ribadirsi quanto già osservato da questa Corte con le pronunce nn. 3921/2022, 19393/2021, 19873/ 2021, 2247/2021, 9427/2019.
12.2. Anche in tal caso va premesso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, stabiliva (nell'anno 2006) ed ancora Sono esenti dall'imposta: b) i fabbricati classificati o categorie catastali da E/1 a E/9".
Con le menzionate pronunce, la Corte ha negato la ricorrenza della predetta esimente, ritenendo - la prima di esse in relazione ai riflessi concernenti l'I.C.I., ma con soluzione esportabile con riguardo alla classificazione catastale (cfr., sul punto, Cass. n. 2247/2021) - che l'impianto di depurazione inerente al servizio idrico integrato dovesse essere classificato nella categoria "D" sulla base del seguente principio di diritto: "In tema di classificazione catastale, poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica" (cfr. Cass. 9427/2019).
Lo stesso principio è stato espressamente ribadito da questa Corte con la pronuncia n. 3281/2022 ed ancora prima applicato dall'ordinanza n. 2247/2021, che ha posto in risalto, sulla scorta della previsione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, convertito, con 4 modificazioni, nella L. 24 novembre 2006, n. 286 (a tenore del quale: "Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale") la sussistenza di una "vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria "E", da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale", considerando irrilevante la destinazione dell'impianto di depurazione ad una attività di pubblico interesse ed invece dirimente osservare che "le costruzioni, tese ad ospitare impianti industriali mirati al trattamento delle acque reflue sono tipiche di processi industriali o, comunque, produttivi e, pertanto, la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo", come chiarito anche dalla circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 16 maggio 2006 n. 4 del 2006 (par. 3.1.3, lett. c). (così Cass. n. 2247/2021).
Nel medesimo senso si è espressa - come detto in un contenzioso tra la società ed il Comune di Vigonza - la citata pronuncia n. 19393/2021 (ripresa poi da Cass. n. 19873/ 2021) secondo cui "Per l'aspetto catastale, inoltre, questa Corte ha già affermato che in tema di classificazione, poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica (Cass. n. 12741/2018; Cass. n. 9427/2019; Cass. n. 2247/2019)".
Alla stregua di plurime pronunce e del riportato orientamento sul tema del classamento dell'impianto di depurazione idrico il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale vanno, quindi, respinti.
13. Sul quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo dell'impugnazione principale - concernenti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, "l'omessa pronuncia sulla quantificazione del saggio di fruttuosità" (motivo n. 5) e, in ordine all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la "violazione e falsa applicazione della disciplina catastale relativa alla quantificazione della rendita e alla determinazione del saggio di fruttuosità" (motivo n. 6), nonché, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, "l'omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento dell'Agenzia del Territorio" (motivo n. 7) e, in ordine all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il difetto di motivazione sul cambiamento di categoria e quindi la "violazione del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7" (motivo n. 8).
Le ragioni sopra svolte consentono di ribadire che anche sotto tali aspetti, pure concernenti l'avviso di accertamento n. (---) emesso dall'Agenzia del Territorio e nonostante che la sentenza impugnata avesse dato conto della formulazione di tali motivi di gravame (secondo e terzo motivi di appello; v. pagina n. 8 e 9 della sentenza in rassegna) sussiste il vizio di omessa pronuncia, appena aggiungendo sul punto che non ricorre il vizio di difetto di autosufficienza dei motivi di ricorso - come sostenuto dalla difesa dello Stato - in quanto essi hanno richiamato i motivi di impugnazione proposti con il ricorso originario (tra cui quelli in esame, v. pagina n. 9 del ricorso), hanno riprodotto i motivi di appello con cui si contestava la sentenza di primo grado con riferimento al saggio di infruttuosità ed al vizio di motivazione (indicando anche dove tali motivi erano stati formulati, v. pagina n. 10 del ricorso) ed infine producendo il più volte richiamato avviso impugnato e l'atto di appello.
Diversamente da quanto sopra osservato, le contestazioni sulla quantificazione della rendita catastale e sulla determinazione del saggio di fruttuosità, nonché sul difetto di motivazione dell'atto impugnato anche in relazione alla variazione della categoria catastale coinvolgono accertamenti in punto di fatto preclusi nella sede che occupa e che quindi impediscono di decidere la causa ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2.
Consegue a tanto che si impone, in relazione ai predetti motivi del ricorso in esame, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto - Venezia/Mestre per l'esame dei predetti (secondo e terzo) motivi di appello.
14. - Sul ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate - Con il primo motivo di ricorso incidentale, l'Agenzia ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha reputato coerente con la natura degli immobili censiti (strutture operative composte da fabbricati, vasche di cemento armato, serbatoi, quadri di controllo, compressori, cabine elettriche destinate ad un processo di lavorazione - di tipo fisico, chimico e biologico - consistente nella trasformazione delle acque da rifiuto pervenute al centro in prodotti derivati, quali fanghi ed acqua depurata; v. pag. 13 della sentenza impugnata) la categoria "E/3" in luogo quella determinata dall'Ufficio.
14.1. Va subito precisato sul punto che il motivo di impugnazione concerne gli avvisi di rideterminazione del classamento degli immobili ubicati nei Comuni di (---).
Non può, infatti, essere condivisa la tesi della società, la quale nella propria memoria difensiva depositata il 18 novembre 2021 ha sostenuto la tesi secondo cui il ricorso incidentale risulterebbe riferito alle sole unità immobiliari ubicate nel Comune di (---).
L'Agenzia, infatti, ha subito chiarito di agire per il rigetto del ricorso principale "per il capo riguardante l'atto intitolato "avviso di accertamento n. (---)" emesso dall'Agenzia del Territorio di Padova e relativo ad unità immobiliari site nel Comune di Vigonza", nonché, con ricorso incidentale, "per la cassazione della medesima per i capi relativi agli avvisi di accertamento e rideterminazione del classamento per i fabbricati siti nei Comuni di (---)" (v. pagine nn. 1 e 2 del controricorso), contestando i "motivi per i quali la CTR sostiene la congruità della categoria catastale "E" relativa agli "immobili a destinazione particolare", proposta, in luogo della categoria catastale "D", relativa agli immobili destinazione speciale, accertata" (v. pagina n. 18 del controricorso).
Tali ragioni sono state svolte nella sentenza impugnata con esclusivo riferimento ai beni ubicati nei citati Comuni, giacché con riguardo a quelli (terreni, cabina elettrica ed impianto di depurazione) siti nel Comune di Vigonza la Commissione ha rigettato l'appello della società, ritenendo che "la contribuente è proprietaria di aree fabbricabili, le quali non hanno una connessione diretta con la sua attività ed hanno carattestiche intrinseche differenti dai fabbricati/impianti/stazioni", omettendo poi di pronunciarsi - come sopra esposto - sull'avviso n. (---) emesso dall'Agenzia del Territorio e relativo all'impianto dei depurazione sito nel Comune di Vigonza.
Per tale dirimente ragione, il ricorso incidentale, nonostante le imprecisioni ivi contenute, come segnalate dalla difesa della società (v. pagine nn. 17 e 18 della predetta memoria), è da riferirsi ai beni considerati nei citati avvisi ed ubicati nei Comuni di (---) per i quali il Giudice dell'appello ha stabilito la categoria catastale contestata dall'Agenzia.
14.2. Tanto premesso, va riconosciuto che le ragioni poste a base del rigetto del terzo e quarto motivo del ricorso principale non possono che essere ora replicate in relazione alla censura in esame, questa volta per accogliere il ricorso incidentale, ribadendo quanto già esposto al p. 12.2 e, quindi, richiamando il principio di diritto espresso da questa Corte con le pronunce nn. 3921/2022, 19393/2021, 19873/2021, 2247/2021, 9427/2019 (ai cui più ampi contenuti si rinvia), secondo cui "In tema di classificazione catastale, poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica" (così. Cass. n. 9427/2019 e nello stesso senso le altre pronunce ivi citate).
Solo che, diversamente da quanto deciso con riferimento al terzo ed al quarto motivo di ricorso principale, la causa non può essere decisa nel merito, ma cassata con rinvio onde consentire al relativo giudice di esaminare i motivi di appello ritenuti e dichiarati assorbiti (v. pagina n. 16 della sentenza impugnata).
14.3. L'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale assorbe l'esame del secondo motivo di impugnazione proposto dall'Agenzia.
15. - La decisione.
Alla stregua delle riflessioni svolte, va assunta la seguente decisione:
a. va dichiarato parzialmente estinto il giudizio tra Etra Spa ed il Comune di Vigonza e cioè limitatamente al ricorso per cassazione avente ad oggetto la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'appello concernente l'avviso di accertamento n. (Omissis) emanato dal Comune di Vigonza;
b. vanno rigettati il primo, il secondo ed il nono motivo del ricorso per cassazione proposti da Etra Spa contro il Comune di Vigonza in relazione all'avviso di accertamento n. (---) emesso dal Comune di Vigonza;
c. vanno rigettati il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale per cassazione proposti da Etra Spa contro l'Agenzia delle Entrate in relazione all'avviso di accertamento n. (---) emesso dall'Agenzia del Territorio;
d. vanno accolti il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo del ricorso principale e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto (Venezia - Mestre) per l'esame del secondo e terzo motivo di appello;
e. va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto (Venezia - Mestre) per l'esame dei motivi di appello ritenuti e dichiarati assorbiti;
f. vanno compensate le spese del presente grado di giudizio tra ETRA Spa ed il Comune di Vigonza, in ragione della parziale estinzione e del consolidamento del predetto orientamento interpretativo in epoca successiva all'instaurazione del presente grado di giudizio;
g. la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto (Venezia - Mestre) regolarà anche le spese del presente grado di giudizio.
Va solo aggiunto che l'esito del giudizio tra la società ed il Comune esclude che vi sia soccombenza integrale, il che esime dall'attestazione di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
la Corte:
a. dichiara parzialmente estinto il giudizio tra Etra Spa ed il Comune di Vigonza limitatamente al ricorso per cassazione avente ad oggetto la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'appello concernente l'avviso di accertamento n. (---) emanato dal Comune di Vigonza;
b. rigetta il primo, il secondo ed il nono motivo del ricorso per cassazione proposto da Etra Spa contro il Comune di Vigonza in relazione all'avviso di accertamento n. (---) emesso dal Comune di Vigonza;
c. accoglie il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo del ricorso principale proposto dalla società contro l'Agenzia delle Entrate e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto (Venezia - Mestre), in diversa composizione, per l'esame del secondo e terzo motivo di appello, rigettando il terzo e quarto motivo del ricorso per cassazione principale;
d. accoglie il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, con assorbimento del secondo e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto (Venezia - Mestre), in diversa composizione, per l'esame dei motivi di appello ritenuti e dichiarati assorbiti;
e. compensa integralmente tra ETRA Spa ed il Comune di Vigonza le spese del presente grado di giudizio;
f. la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del veneto Venezia - Mestre) regolarà anche le spese del presente grado di giudizio nel rapporto processuale tra ETRA Spa e l'Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 giugno 2022, riconvocatasi con modalità da remoto, il 6 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2022
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