Sentenza del 16/07/2020 n. 15161 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA - PRELEVAMENTI E VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE - PRESUNZIONE RELATIVA DI RICAVI - SUSSISTENZA - COSTI ED ONERI DEDUCIBILI - PROVA - ONERE A CARICO DEL CONTRIBUENTE - SUSSISTENZA - RICORSO ALL'EQUITÀ - ESCLUSIONE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità.

CED, Cassazione, 2020


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In tema di accertamento, il controllo sui conti correnti bancari implica che sia i prelevamenti che i versamenti operati vadano considerati come elementi positivi di reddito se non venga dimostrato di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che siano estranei alla produzione del reddito. Inoltre, l'utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600 e dell'art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, non è subordinata alla previa dimostrazione che il contribuente rivesta la qualifica di imprenditore; i dati raccolti possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta di impresa (o arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l'onere di dimostrare che i movimenti bancari non sono fiscalmente rilevanti.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Per la Corte di Cassazione l'utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l'onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti (Cass., sez 5, 28 febbraio 2017, n. 5135. Inoltre qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass., sez. 5, 29 luglio 2016, n. 15857).

In tema di imposte sui redditi,l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentualeforfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo"puro" (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2), mentre in caso diaccertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indaginibancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costideducibili, afferenti a maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa,o debba, procedere al loro riconoscimento forfettari.

In tema di accertamenti bancari,l'art. 32 del Dpr n. 600/1973 pone una presunzione legale semplice che spettaal contribuente superare con una adeguata prova contraria, che può anche essereaffidata a presunzioni. Tale onere probatorio, tuttavia, non può ritenersifondato solo sulla probabilità che i versamenti non giustificati sianoricompresi nel volume d'affari dichiarato essendo invece necessario che ilcontribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singolamovimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneitàdelle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale (nellaspecie, il Collegio ha ritenuto insufficiente, ai fini dell'assolvimentodell'onere della prova, la riferita circostanza che i clienti del contribuenteaccertato fossero soliti pagare in contanti e che tra i ricavi contabilizzati ei versamenti contestati potesse sussistere una generica corrispondenza senza chefosse stato svolto alcun analitico esame delle movimentazioni contestate).

Riferimenti normativi: art. 32 - 39, d.p.r. n. 600/73

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., n. 19411/2021; n.21800/2017.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità.

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