Sentenza del 23/11/2022 n. 34576 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

ACCERTAMENTO IMPOSTE - ACCERTAMENTO CON ADESIONE - OBBLIGO PERFEZIONAMENTO MEDIANTE VERSAMENTO IMPUGNAZIONE ACCORDO - ESCLUSIONE

In materia di accertamento con adesione dopo la conclusione dell'accertamento mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire - e quindi "perfezionare" - l'accordo versando quanto da esso risultante, essendo normativamente esclusa la possibilità d'impugnare tale accordo e, a maggior ragione, quella d'impugnare l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia ma solo a garanzia del fisco, finché non sia stata "perfezionata" la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal "concordato".

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di accertamento con adesione è esclusa qualsiasi possibilità di revisione, dopo la stipula dell'accordo, stante la sua immodificabilità. Infatti, va distinto il momento della conclusione dell'accordo, che si realizza con la sua sottoscrizione, da quello del suo perfezionamento, che attiene al completamento della fattispecie e cioè alla compiuta esecuzione dell'obbligazione scaturente dal concordato, dovendo ribadirsi sul punto che la reviviscenza dell'efficacia dell'originario avviso di accertamento (a cui ha fatto seguito il concordato) nel caso di mancato adempimento (perfezionamento) dell'accordo costituisce previsione posta a garanzia del fisco e il successivo inadempimento (perfezionamento) giustifica l'adozione da parte dell'ente impositore dei normali mezzi di coercizione, senza porre nel nulla l'accordo, con la conseguenza che dopo la firma del concordato fiscale (accertamento con adesione) il ricorso contro l'avviso di accertamento è inammissibile, non per ragioni di tempestività, ma perché l'avviso con adesione, non impugnabile produce le obbligazioni sostitutive di quelle nascenti dall'atto impositivo. Pertanto, quando l'istanza di adesione abbia avuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso, l'accertamento così definito, mediante anche la fissazione del quantum debeatur, diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell'Ufficio, che non può integrarlo o modificarlo come prescrive il Decreto Legislativo n. 218 del 1997, art. 2, comma 3.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di imposte sui redditi, poiché avverso l'accertamento definito per adesione su istanza del contribuente è preclusa ogni forma d'impugnazione, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto esse costituirebbero una surrettizia forma d'impugnazione dell'accertamento in questione che, invece, in conformità alla ratio dell'istituto, deve ritenersi intangibile. L'atto di accertamento originario invece conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

L'affidamento in riscossione non comporta una novazione soggettiva dell'originaria obbligazione ma comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa e, per altro verso, assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Con riguardo ad imposta di registro inerente ad un contratto di compravendita, la definitivita' dell'accertamento di maggior valore, nei confronti di uno dei contraenti, per la mancata impugnazione del relativo atto nel termine perentorio previsto con decorrenza dalla notificazione a lui effettuata, preclude a costui di giovarsi del giudicato riduttivo di quel valore, che l'altro contraente abbia ottenuto ricorrendo contro l'accertamento medesimo, e, quindi, d'impugnare l'avviso di liquidazione dell'imposta che abbia tenuto conto di tale riduzione, giacche' l'applicazione dell'art. 1306, 2 comma, c.c., in tema di opponibilita' al creditore della sentenza favorevole conseguita dal condebitore solidale, trova ostacolo nella suddetta definitivita' la quale ha effetti anche sostanziali, escludendo ogni possibilita' di contestazione della pretesa impositiva.

L'erede che ha accettato con beneficio di inventario l'eredità, ove proceda ad impugnare e richiedere la sospensione di un accertamento del "de cuius", deve comunque rilasciare garanzia fideiussoria e la semplice accettazione beneficata, a fronte di una formale impugnazione dell'atto, richiede la garanzia in caso di sospensione dell'attività sull'importo completo e non parziale. Pertanto risulta valida, e legittima, l'iscrizione preventiva ipotecaria notificata all'erede, ove il debito risulti insoluto, nulla rilevando l'origine e la motivazione del recupero fiscale in quanto la comunicazione preventiva, e quella di far conoscere il debito e che potrebbe essere intrapresa una procedura esecutiva immobiliare, in quanto con funzione di attivazione di una procedura e misura cautelare.

Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.

Registrati

Sentenze

Sentenze nel nostro database:
507,035

Cerca

Giudici

Giudici nel nostro database:
2,876

Cerca

Autorità

Tribunali nel nostro database:
331

Cerca

Sentenze.io 2023