In materia di accertamento con adesione dopo la conclusione dell'accertamento mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire - e quindi "perfezionare" - l'accordo versando quanto da esso risultante, essendo normativamente esclusa la possibilità d'impugnare tale accordo e, a maggior ragione, quella d'impugnare l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia ma solo a garanzia del fisco, finché non sia stata "perfezionata" la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal "concordato".
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.