Sentenza del 07/06/2023 n. 196 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria - Sezione/Collegio 2

Massime

DINIEGO RIMBORSO - ACCERTAMENTO CON ADESIONE - IMPOSTA NON COMPENSATA - CESSAZIONE ATTIVITÀ - ILLEGITTIMITÀ

La preclusione dell'accertamento a proporre istanza di rimborso di somme versate, nel caso di specie IVA non compensata per cessazione attività, opera solo in caso di somme versate in esecuzione dell'accertamento con adesione. Nel caso in esame il contenzioso riguarda IVA a credito scaturente da fatture di acquisto per la ristrutturazione di immobili locati di proprietà del contribuente, laddove l'accertamento con adesione è riferito all'IVA derivante da accertamenti induttivi del reddito e del volume d'affari. Superata le predetta preclusione, ricondotta la competenza territoriale in capo all'Agenzia delle Entrate del luogo all'epoca di residenza fiscale del contribuente, riconosciuto il diritto dello stesso a chiedere il rimborso IVA in caso di cessazione dell'attività e chiusura della partita IVA attivata d'ufficio e considerata l'esistenza di documenti idonei a giustificare la richiesta non contrastata dall'ufficio con elementi controdeduttivi utili, la riassunzione in appello trova accoglimento secondo le indicazioni della pronuncia in Corte di Cassazione, con riconoscimento in capo al contribuente del diritto al rimborso.


Sentenze in tema

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Nel giudizio tributario l'effetto vincolante di un giudicato esterno in relazione a imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo. Pertanto, l'accertamento sulle modalità di espletamento del servizio di raccolta rifiuti e sulla percentuale di riduzione applicabile, compiuto da altra Corte con sentenza passata in giudicato, avente per oggetto la T.A.R.I. dovuta per un anno di imposta, non può essere esteso all'anno di imposta precedente. Inoltre, in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupino o detengono immobili nelle zone del territorio comunale, per cui risulta del tutto evidente che in caso di fatture prodotte relative a servizio di smaltimento operato da società privata nel periodo di imposta, venga individuato l'elemento fondante della debenza o meno del tributo.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Il giudice tributario può ridurre la stima dell'ufficio sul valore del terreno e, di conseguenza l'accertamento di maggior valore di un immobile, ai fini dell'imposta di registro, eseguito dall'Agenzia delle Entrate può essere modificato dalle Commissioni tributarie, purché vi sia un sostanziale errore e non sia correttamente sostenuto da prove. Nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di rettifica e liquidazione per le imposte di registro relative alla vendita di un terreno a seguito di una mera comparazione con altri atti di trasferimento di terreni pressoché similari. In linea generale, in tema di accertamento di maggior valore, ai fini dell'imposta di registro, le Commissioni tributarie, oltre alla possibilità di confermare o annullare l'atto dell'amministrazione, in caso di errore o di difetto di prova, hanno anche il potere di rideterminare la stima operata dall'Ufficio. Tuttavia, questa funzione di revisione e rideterminazione del quantum dovuto non può spingersi fino al punto da sopperire all'accertata carenza di prova del credito tributario. Ne consegue che, ove la Commissione si sia avvalsa di tale potere, ed abbia pertanto ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sull'amministrazione, il contribuente non può più dolersi del ragionamento svolto dall'Amministrazione nell'avviso di accertamento ma deve sindacare l'esattezza e la congruità solo di quello svolto dal giudice nella motivazione della sua decisione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di condono fiscale, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, anche nell'ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacché il condono - determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall'applicazione di parametri predeterminati - costituisce una modalità di definizione "transattiva" della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l'azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del Fisco, della richiesta del contribuente al rimborso. (Fattispecie relativa ad istanza di "definizione automatica" dell'IRAP ex art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativamente alla quale la S.C. ha specificato che essa ha effetto sull'intera imposta e non, quindi, sui singoli accertamenti).

Massima tratta dal CED della Cassazione

L'esenzione decennale dall'ILOR per le imprese operanti nel meridione di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non costituisce una concessione discrezionale dell'amministrazione finanziaria, ma un vero e proprio diritto soggettivo che, sorge ove sussistano i requisiti previsti dalla legge. Il contribuente e' tenuto a richiedere l'applicazione del beneficio mediante istanza diretta, istanza di rimborso di imposte cautelativamente pagate o denuncia dei redditi, ed ha l'onere, una volta formatosi il silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso, di proporre impugnazione giudiziale. Ne consegue - fra l'altro - che, qualora nelle more del giudizio in- tervenga un atto di riconoscimento del diritto all'esenzione limitato ad una parte del periodo, sul contribuente non grava l'onere di impugnare ulteriormente tale atto di diniego parziale, in quanto il processo viene correttamente deciso nel merito con la verifica del diritto all'esenzione anche per quel periodo. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Con riferimento ad una plusvalenza realizzata con cessione di un terreno nel 2009, tassabile ai fini Irpef, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza 4753/21, constatato che il contribuente non aveva dimostrato di aver venduto ad un prezzo inferiore a quello calcolato dall'ente accertatore, ha rigettato l'appello del contribuente, tenuto conto del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (n. 16705/14), statuendo che in tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza realizzata a seguito di cessione di un terreno edificabile in base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro e sulla prescrizione della corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato. (G.T.).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16705/14.

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