La preclusione dell'accertamento a proporre istanza di rimborso di somme versate, nel caso di specie IVA non compensata per cessazione attività, opera solo in caso di somme versate in esecuzione dell'accertamento con adesione. Nel caso in esame il contenzioso riguarda IVA a credito scaturente da fatture di acquisto per la ristrutturazione di immobili locati di proprietà del contribuente, laddove l'accertamento con adesione è riferito all'IVA derivante da accertamenti induttivi del reddito e del volume d'affari. Superata le predetta preclusione, ricondotta la competenza territoriale in capo all'Agenzia delle Entrate del luogo all'epoca di residenza fiscale del contribuente, riconosciuto il diritto dello stesso a chiedere il rimborso IVA in caso di cessazione dell'attività e chiusura della partita IVA attivata d'ufficio e considerata l'esistenza di documenti idonei a giustificare la richiesta non contrastata dall'ufficio con elementi controdeduttivi utili, la riassunzione in appello trova accoglimento secondo le indicazioni della pronuncia in Corte di Cassazione, con riconoscimento in capo al contribuente del diritto al rimborso.