L'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale può dare luogo ad un vizio di motivazione o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'articolo 395, n. 4, c.p.c. che, viceversa, consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso tra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontestabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa (Cass., sez. 3, 26 maggio 2021, n. 14610). Costituisce, invece, ipotesi di revocazione quella per cui l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti (in tal caso si trattava di fatture per costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza, non prodotti in giudizio secondo la C.T.R.); tale affermazione, infatti, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione (Cass., sez. 5, 26 gennaio 2021, n. 1562).