Nelle controversie proposte dopo il 3 settembre 1998 aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali secondo la disciplina di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 112 del 1998, il soggetto legittimato passivamente e' l'INPS, nei cui confronti lo stato di invalidita' va accertato in via incidentale senza necessita' di promuovere un doppio giudizio (per l'accertamento delle condizioni sanitarie e per il conseguimento delle prestazioni); va invece esclusa, in base alla predetta disciplina, l'ammissibilita' di un'azione di mero accertamento dello stato di invalidita' civile, mentre nelle controversie in cui tale stato si configura come un presupposto logico, rispetto ai benefici (diversi dalle prestazioni economiche) richiesti dall'invalido, e' legittimato passivamente il soggetto obbligato per legge a soddisfare la specifica pretesa fatta valere dall'interessato. (Fattispecie relativa a controversia non soggetta, "ratione temporis", alla disciplina di cui all'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 2003, che ha previsto il litisconsorzio necessario del Ministero dell'economia e delle finanze nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita' civile). *Massima tratta dal CED della Cassazione.