Sentenza del 01/02/2023 n. 63 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria - Sezione/Collegio 2
La Sig.ra xxxxx è vedova del Sig. xxxxx, Appuntato del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza ucciso il 31/10/1977 in un conflitto a fuoco con i rapinatori e riconosciuto, successivamente, vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, commi 562 e 563, della Legge n. 266/2005. In seguito all'entrata in vigore dal 1°/01/2017 dell'art. 1, comma 211, della Legge n. 236/2016 (Legge di Stabilità 2017), che prevede l'esenzione IRPEF delle vittime del dovere e dei loro superstiti, in data 1/06/2018, presentava all'Agenzia delle Entrate di Terni l'istanza di rimborso delle ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale operate dall'INPS sulla propria pensione di anzianità per l'importo complessivo di euro 8.318,92, come da certificazione unica 2018, anno d'imposta 2017. Contestualmente, veniva inviata istanza all'INPS per chiedere di cessare la tassazione per il futuro. Formatosi il silenzio rifiuto, la contribuente proponeva ricorso con effetti di reclamo, depositandolo poi alla C.T.P. di Terni. L'Agenzia delle Entrate si costituiva, eccependo la mancanza di legittimazione passiva, considerato che l'INPS con propri messaggi aveva individuato le modalità per ottenere il rimborso in seguito all'entrata in vigore della citata Legge n. 232/2016, e che la verifica dei requisiti spettasse all'INPS. La C.T.P. di Terni, con sentenza n.211/2019, depositata il 24/12/2019, dopo aver respinto la pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia rispetto all'istanza di rimborso e, nel merito, non accoglieva il ricorso, compensando le spese. Avverso la sentenza, la contribuente proponeva appello e ribadiva che: - l'istanza di rimborso, trattandosi di IRPEF, era stata correttamente indirizzata all'Agenzia delle Entrata, inquanto l'INPS era solo un sostituto d'imposta; - l'art. 1, comma 211, della Legge n.232/2016, estendendo alle vittime del dovere i benefici fiscali previstiper le pensioni delle vittime del terrorismo, ha richiamato l'art. 2, commi 5 e 6 della Legge n. 407/1998 e l'art. 3, comma 2, della Legge n. 206/2004, per cui esenta tutte le pensioni delle vittime del dovere e dei loro superstiti; Si costituiva l'Agenzia, con le seguenti controdeduzioni: - la contribuente non ha provato che i propri redditi di pensione potevano beneficiare dell'agevolazionerichiesta; - l'agevolazione doveva applicarsi solo ai trattamenti pensionistici privilegiati correlati all'eventi, comeprecisato dall'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Collegio osserva che la Legge n. 266/2005, all'art. 1, commi 563 e 564, ridefinisce e amplia la figura della vittima del dovere e prevede la nuova categoria dei soggetti equiparati alle vittime del dovere, al fine di estendere progressivamente benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (comma 562). Il successivo Regolamento di attuazione della citata Legge n. 266/2005, approvato con D. P.R. n. 243/2006, individua i termini, le procedure, l'ordine di corresponsione delle provvidenze e il metodo di valutazione della percentualizzazione dell'invalidità permanente. Con la Legge 11/12/2016, n. 232, entrata in vigore il 1°/01/2017, si estende l'ulteriore beneficio della esenzione IRPEF alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti. L'art.1, comma 211, della predetta Legge, così recita: " A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi". La Legge 23/11/1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), all'art.2 così recita: - al comma 5, "ll trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF "; - al comma 6, " Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità' di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con D.P.R. 29/12/1973, n.1092 e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF ". La Legge 3/08/2004, n.206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", all'art. 3 prevede: - al comma 1, " A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente"; - al comma 2, " La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)". La normativa in esame è stata oggetto, nel tempo, di diverse pronunce amministrative in relazione alla portata applicativa della disposizione di carattere fiscale contenuta nel citato articolo 3, comma 2, della Legge 206/2004. La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/07/2007 ha fornito l'interpretazione autentica di alcuni aspetti della stessa normativa, che vede destinatari, in forza del legame di appartenenza alla comunità democraticamente fondata, " le vittime e loro familiari che hanno pagato un tributo altissimo in termini di sofferenza fisica e morale per fatti di terrorismo, durante una lunga e sanguinosa stagione che ha visto uniti, nello stesso tragico destino, rappresentanti delle Istituzioni, soggetti aventi ruoli di responsabilità' nell'ambito del sistema produttivo, sociale e culturale del Paese e comuni cittadini. Al punto 5, la Direttiva ha ritenuto che la previsione agevolativa dell'esenzione dall'IRPEF si applichi sull'intera pensione e non soltanto sulla parte corrispondente all'aumento figurativo dei versamenti contributivi. Ciò in quanto la legge n. 206 del 2004 si riferisce espressamente alla pensione e non a quota o alla maggiorazione di essa". L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 39 dell'8 febbraio 2008, ha ribadito tale interpretazione. Inoltre, con successiva risoluzione n. 453 del 1° dicembre 2008, ha chiarito che, in coerenza con " la ratio della legge sottesa alla normativa di cui alla legge n. 206 del 2004", ossia " di garantire alle vittime e ai loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici, che non siano meramente simbolici, che il termine pensione, di cui al richiamato articolo 3, comma 2, debba assumere un significato più ampio di quello desumibile da una semplice esegesi letterale della norma, comprendendo in generale, tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti di cui fruiscono i soggetti considerati dalla legge n. 206 del 2004. Per i sopra esposti motivi, si esprime il convincimento che l'esenzione totale IRPEF di cui all'art.3, comma 2, della Legge n,204/2006 si applichi alla totalità dei trattamenti pensionistici diretti di cui è titolare il soggetto beneficiario". Analogo approfondimento veniva svolto dall'INPS che, con la circolare n. 8 dell'11 novembre 2008, modificando la precedente posizione, riteneva che i benefici di natura previdenziale di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 206/2004 e l'esenzione totale dall'IRPEF, di cui al comma 2, spettavano in relazione a tutti i trattamenti pensionistici diretti fruiti dai soggetti beneficiari. Pertanto, si acclarava che, per le vittime del terrorismo e i loro familiari superstiti, l'esenzione IRPEF ex art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004 spettava per tutte le pensioni del soggetto beneficiario e nel loro intero ammontare. Allora, se le vittime del dovere e i loro familiari superstiti (ex Legge n. 466/1980, Legge n.302/1990 e Legge n.266/2005, art.1, commi 563 e 564), sono equiparati alle vittime del terrorismo, ne consegue anche che l'esenzione IRPEF sulla totalità dei trattamenti pensionistici è applicabile anche alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, con decorrenza dal 1°/01/2017, ai sensi l'art. 1, comma 211, della Legge n. 232/2016. Per i motivi su esposti, il Collegio esprime il convincimento che alla Sig.ra xxxxx, vedova della vittima del dovere e titolare di un diritto soggettivo (Cassazione SS.UU. sentenza n.7761/2017), spetti l'esenzione totale dall'IRPEF sulla totalità dei trattamenti pensionistici diretti di cui è beneficiaria e, quindi, anche sulla propria pensione di anzianità. L'istanza di rimborso delle ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale operate dall'INPS, quale sostituto d'imposta, sulla propria pensione di anzianità per l'importo complessivo di euro 8.318,92 per l' anno d'imposta 2017, è stata correttamente presentata all'Agenzia delle Entrate, ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 602/1973, che dovrà conseguentemente provvedere al richiesto rimborso. In conclusione, il Collegio accoglie l'appello e ritiene opportuno compensare le spese, in considerazione della peculiarità e dell'evoluzione della materia trattata. P.Q.M. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dell'Umbria accoglie l'appello e compensa le spese.
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