L'Ufficio ha respinto un'istanza di rimborso Irpef, operata dall'INPS su una pensione di anzianità, prodotta da una superstite vittime del dovere che si è dichiarata esente. L'ufficio ha in primis dichiarato la carenza di legittimazione passiva rispetto all'istanza; risulta però che le vittime del dovere e i loro familiari superstiti (cfr legge. n. 466/1980, legge n. 302/1990 e legge n. 266/2005, art. 1, co. 563 e 564) sono stati equiparati alle vittime del terrorismo e, come tali, è riconosciuta l'esenzione IRPEF sulla totalità dei trattamenti pensionistici anche ai loro familiari superstiti con decorrenza 01/01/2017 (cfr legge n. 232/2016, art. 1, co. 211). L'esenzione, quindi, nel caso di specie spetta anche sulla pensione di anzianità della superstite. Inoltre, l'istanza di rimborso della ritenuta IRPEF effettuata dall'INPS quale sostituto d'imposta, è stata correttamente prodotta all'Agenzia delle Entrate (artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 602/1973) che è tenuta a provvedere al rimborso.