Sentenza del 01/02/2023 n. 63 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria - Sezione/Collegio 2

Massime

RIMBORSO IRFEF - ESENZIONE PENSIONE SUPERSTITI VITTIME DOVERE - DINIEGO - CARENZA LEGITTIMAZIONE PASSIVA UFFICIO - NON SUSSISTE - SPETTANZA

L'Ufficio ha respinto un'istanza di rimborso Irpef, operata dall'INPS su una pensione di anzianità, prodotta da una superstite vittime del dovere che si è dichiarata esente. L'ufficio ha in primis dichiarato la carenza di legittimazione passiva rispetto all'istanza; risulta però che le vittime del dovere e i loro familiari superstiti (cfr legge. n. 466/1980, legge n. 302/1990 e legge n. 266/2005, art. 1, co. 563 e 564) sono stati equiparati alle vittime del terrorismo e, come tali, è riconosciuta l'esenzione IRPEF sulla totalità dei trattamenti pensionistici anche ai loro familiari superstiti con decorrenza 01/01/2017 (cfr legge n. 232/2016, art. 1, co. 211). L'esenzione, quindi, nel caso di specie spetta anche sulla pensione di anzianità della superstite. Inoltre, l'istanza di rimborso della ritenuta IRPEF effettuata dall'INPS quale sostituto d'imposta, è stata correttamente prodotta all'Agenzia delle Entrate (artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 602/1973) che è tenuta a provvedere al rimborso.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Per fruire dell'agevolazione prevista per i "lavoratori impatriati" ai sensi dell'art. 16, co. 1, d. lgs. 147/2015, è necessario, inter alia, che l'interessato dichiari di impegnarsi a permanere in Italia per almeno due anni. In assenza di tale dichiarazione, il contribuente non potrà beneficiare della suddetta agevolazione e, conseguentemente, non potrà essere accolta l'istanza di rimborso eventualmente presentata con riferimento alle imposte già versate dal contribuente e dallo stesso ritenute non dovute in applicazione del suddetto regime speciale. Deve, parimenti, considerarsi non accoglibile l'istanza di rimborso presentata dal contribuente di cittadinanza italiana con riferimento alle imposte già versate e dallo stesso ritenute non dovute in applicazione del secondo comma dell'art. 16, d. lgs. cit., dal momento che tale disposizione \- la quale richiama l'art. 2, co. 1, l. 238/2010 \- si riferisce esclusivamente ai cittadini non italiani, non potendo, dunque, trovare applicazione nei confronti di lavoratori impatriati di cittadinanza italiana. (R.M.).

Riferimenti normativi: d. lgs. 147/2015, art. 16; d.P.R. 917/1986, art. 2; l. 238/2010, art. 2, co. 1.

La legittimità della richiesta dell'agevolazione prevista dalla L. 388/2000 (Tremonti ambiente) anche in periodi d'imposta successivi a quello di effettuazione dell'investimento ambientale, utilizzando lo strumento dell'istanza di rimborso ex art. 38 del Dpr n. 602/73, è cosa pacifica, riconosciuta da ultimo dalla Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 58/E del 20/07/2016. La mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione entro il termine della dichiarazione originaria non è di ostacolo alla possibilità di avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998. Inoltre, decorsi tali termini, è altresì possibile presentare un'istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Tale possibilità va riconosciuta a maggior ragione nel caso in cui vi è stata un'indiscussa incertezza interpretativa sulla possibilità di cumulare i benefici del secondo conto energia con la detassazione ambientale. Tale stato di cose si è protratto fino all'emanazione del D.M. 5 luglio 2012 che, all'art. 19, con norma di interpretazione autentica, ha fugato ogni dubbio circa la cumulabilità della tariffa incentivante con la detassazione ambientale ex art. 6, co. 13-19, della legge n. 388/2000, dando in tal modo la possibilità ai contribuenti, che prudentemente non ne avevano beneficiato nella dichiarazione originaria, di poterlo fare.

In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della Legge n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta ("sostituito") nella sua qualità di lavoratore dipendente e tale beneficio spetta anche al contribuente che aveva già adempiuto al suo obbligo tributario. La Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che all'art. 9, comma 17, contiene una specifica procedura di condono a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 1990, indicando i soggetti che potevano definire la propria posizione per gli anni 1990/1992, risponde ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto a quella che informa gli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto volta ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi e, conseguentemente, limitare il beneficio al solo caso di omesso adempimento dell'obbligazione tributaria o contributiva, comporterebbe una irragionevolezza e la violazione del principio di uguaglianza. Pertanto, l'interprete, fra più soluzioni, deve optare per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di giudizio d'ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, passate in giudicato, la decisione del giudice tributario il quale, nel silenzio serbato dai giudici sulla domanda di pagamento degli interessi formulata dal contribuente, consideri il ricorso accolto nel suo complesso, compresa la richiesta di pagamento degli interessi, avuto riguardo alla natura meramente accessoria di tale obbligazione e alla compatibilita' di tale interpretazione del giudicato sia con il dispositivo che con la sua motivazione, costituisce una corretta applicazione del principio derivante dall'art. 70, co. 7, D. Lgs. n. 546 del 1992, e secondo cui la Commissione, investita della domanda per l'adozione dei provvedimenti necessari all'ottemperanza, deve attenersi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza, tenuto conto della relativa motivazione, e senza modificarne il contenuto (Fattispecie relativa a rimborso delle ritenute operate a titolo d'IRPEF sul trattamento speciale di pensione di reversibilita' corrisposto ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata che, ai sensi delle leggi nn. 407 del 1998 e 388 del 2000, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF). Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di agevolazioni tributarie, la pensione privilegiata concessa per una malattia invalidante contratta durante il periodo di ferma militare nell'arma dei carabinieri, classificata come , ai sensi dell'art. 67, comma secondo, d.P.R. n. 1092 del 1973, non gode del regime di esenzione previsto dall'art. 34 d.P.R. n. 601 del 1973. Ne' la sentenza n. 387 del 1989, della Corte costituzionale, consente una estensione del beneficio, atteso che essa lo ha limitato soltanto alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari, erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva, in ragione della obbligatorieta' del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale della erogazione, correlata non al trattamento retributivo ma alla gravita' della menomazione subita. (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice tributario che non aveva chiarito se la pensione fosse stata erogata in ragione di infermita', lesioni o menomazioni riportate durante il servizio obbligatorio di leva, comportante il conseguimento della pensione privilegiata ordinaria tabellare, esente da Irpef, o meno. In questo ultimo caso, infatti il contribuente avrebbe conseguito una pensione privilegiata ordinaria, che non gode dell'esenzione dell'imposta sul reddito). VEDI 199302592 481207 VEDI Sent. del 05/04/1996 n. 3204 VEDI 199914307 532369 VEDI Sent. del 22/08/2002 n. 12392 VEDI Sent. del 08/05/2003 n. 7004 *Massima tratta dal CED della Cassazione.

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