Sentenza del 01/03/2006 n. 4569 - Corte di Cassazione

Massime

IMPOSTE E TASSE IN GENERE - TERMINE DECADENZIALE PER IL RECUPERO - MANCANZA DI NORMA SPECIFICA - RICORSO ALL'ANALOGIA - NECESSITA' - IMPOSTA STRAORDINARIA SUI BENI DI LUSSO - APPLICAZIONE ANALOGICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO

Qualora la legge non preveda espressamente alcun termine per l'azione di recupero di un'imposta, siffatto termine va ricercato attraverso il ricorso a disposizione che regolano "casi simili o materie analoghe" in armonia con quanto contemplato dall'art. 12, comma 2, delle preleggi. Il termine per l'azione di recupero dell'imposta straordinaria sui beni di cui all'art. 8 del DL 19 settembre 1992, n. 384 va individuato applicando analogicamente la disciplina in materia di imposta di registro (il cui recupero a tassazione e' soggetto a termine quinquennale) e non la disciplina in materia di imposta di bollo sul possesso di autoveicoli (il cui recupero e' soggetto a termine triennale). *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.


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In materia di imposta di registro, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del DPR n. 131/1986, il rimborso del tributo deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione. Siffatto termine di decadenza ha una portata generale, in quanto si ispira alla "ratio" di rendere intangibile il rapporto tributario entro termini ristretti, in relazione a interessi pubblici sottoposti ad esigenze di certezza e immediatezza. Ne deriva che alla domanda di rimborso dell'imposta di registro non si applica la disciplina generale della ripetizione dell'indebito e, quindi, il diritto al rimborso di tale imposte non e' soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

In tema di IVA e con riguardo al rimborso dell'imposta, ex art. 38-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a soggetto domiciliato o residente negli Stati membri della Comunita' economica europea, senza stabile organizzazione in Italia, il termine per la presentazione della domanda di rimborso, indicato nel D.M. 20 maggio 1982 - al quale il sesto comma del citato art. 38-ter rinvia per la fissazione delle modalita' e dei termini relativi all'esecuzione dei rimborsi -, non e' stabilito a pena di decadenza, in assenza di espressa previsione in tal senso, poiche' la decadenza dall'esercizio di diritti deve ritenersi di natura eccezionale e, inoltre, una diversa interpretazione porrebbe dubbi di compatibilita' della disciplina anzidetta con la normativa comunitaria. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, la disciplina dettata dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e segnatamente il termine di decadenza ivi previsto, operano in tutte le ipotesi di inesistenza dell'obbligazione, a prescindere dalle ragioni di fatto e di diritto che vengano dedotte, senza che possa distinguersi fra pagamento erroneo e pagamento avvenuto in contrasto col diritto comunitario, ipotesi cui va equiparata quella di pagamento di tributi in conformita' a norme poi dichiarate incostituzionali, mentre e' inapplicabile l'ipotesi generale contemplata dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e ora, dagli art. 19 - 21 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546. Cio' in quanto la presenza di uno speciale regime di decadenza per l'indebito tributario previsto dalle singole leggi d'imposta o, in difetto, dalle dette norme sul contenzioso tributario, impedisce l'applicazione dell'ordinario termine prescrizionale di dieci anni stabilito per l'indebito di diritto comune. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI),l'azione del contribuente per il rimborso dell'imposta indebitamente versata non e' preclusa dalla mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 18, terzo e quarto comma, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. Tale disposizione, che demanda al Ministro delle Finanze il compito di stabilire con decreto termini e modalita' per l'effettuazione del rimborso, attiene alla regolamentazione "interna", ma non riguarda le condizioni per l'insorgenza del diritto al rimborso e per la sua tutela in sede giurisdizionale, non potendo le norme di legge sulla ripetibilita' del versamento indebito e sull'impugnabilita' del silenzio - rifiuto subire limitazione o deroga per effetto dell'inerzia dell'Amministrazione debitrice nel disciplinare le proprie attivita' esecutive. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'istanza di rimborso non formulata all'atto di presentazione della dichiarazione IVA, bensì con istanza separata, è soggetta al termine biennale di decadenza previsto dal D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21, comma 2, anziché al termine decennale di prescrizione previsto per l'indebito oggettivo (art. 30 del DPR 633/72), e neppure è ravvisabile violazione della norma comunitaria poiché essa si concretizza soltanto quando la contrarietà del diritto interno al diritto comunitario investa il tributo nella sua interezza, sì che il pagamento non possa in alcuna modo ricollegarsi ad un rapporto tributario. Un termine di decadenza di due anni è, ancora, idoneo a consentire a qualsiasi soggetto normalmente diligente di far validamente valere il diritto attribuitogli dall' ordinamento.

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