Qualora la legge non preveda espressamente alcun termine per l'azione di recupero di un'imposta, siffatto termine va ricercato attraverso il ricorso a disposizione che regolano "casi simili o materie analoghe" in armonia con quanto contemplato dall'art. 12, comma 2, delle preleggi. Il termine per l'azione di recupero dell'imposta straordinaria sui beni di cui all'art. 8 del DL 19 settembre 1992, n. 384 va individuato applicando analogicamente la disciplina in materia di imposta di registro (il cui recupero a tassazione e' soggetto a termine quinquennale) e non la disciplina in materia di imposta di bollo sul possesso di autoveicoli (il cui recupero e' soggetto a termine triennale). *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.