L'art. 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha novellato la disciplina concernente l'accertamento in materia di Prelievo erariale unico (PREU), relativo agli apparecchi con vincita in denaro (di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.). L'accertamento della base imponibile e, quindi, del PREU evaso in tutte le fattispecie considerate, è determinata dagli Uffici di AAMS mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e, nel caso in cui tali dati non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto ovvero siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti direttoriali. Appare evidente come il legislatore abbia inteso adottare oltre al metodo diretto basato sulla lettura dei contatori di gioco (quando corretti e non alterati), anche il "metodo induttivo" basato sulla raccolta di gioco presunta e, quindi, definita in via forfetaria. Essendo, dunque, tale raccolta una variabile dipendente esclusivamente dal periodo temporale preso a riferimento, l'accertamento induttivo si completa con l'individuazione dell'intervallo temporale in cui gli apparecchi si presume abbiano maturato imponibile.