Sentenza del 20/10/2022 n. 624 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo Sezione/Collegio 6

Decisioni

  • 000665/2021 - FAVOREVOLE ALL' UFFICIO

Massime

PRELIEVO ERARIALE UNICO PREU - PER L'ACCERTAMENTO DELLA BASE IMPONIBILE EVASA OLTRE AL METODO DIRETTO BASATO SULLA LETTURA DEI CONTATORI DI GIOCO SI UTILIZZA ANCHE IL METODO INDUTTIVO BASATO SULLA RACCOLTA DI GIOCO PRESUNTA E QUINDI DEFINITA IN VIA FORFETARIA - SUSSISTE

L'art. 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha novellato la disciplina concernente l'accertamento in materia di Prelievo erariale unico (PREU), relativo agli apparecchi con vincita in denaro (di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.). L'accertamento della base imponibile e, quindi, del PREU evaso in tutte le fattispecie considerate, è determinata dagli Uffici di AAMS mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e, nel caso in cui tali dati non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto ovvero siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti direttoriali. Appare evidente come il legislatore abbia inteso adottare oltre al metodo diretto basato sulla lettura dei contatori di gioco (quando corretti e non alterati), anche il "metodo induttivo" basato sulla raccolta di gioco presunta e, quindi, definita in via forfetaria. Essendo, dunque, tale raccolta una variabile dipendente esclusivamente dal periodo temporale preso a riferimento, l'accertamento induttivo si completa con l'individuazione dell'intervallo temporale in cui gli apparecchi si presume abbiano maturato imponibile.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

La disciplina delle società non operative, o società "di comodo" (art. 30 della L. 23.12.94 n. 724), è finalizzata, al contrasto dell'utilizzo della forma societaria per l'intestazione fittizia di beni. La norma prevede, a tal fine, l'imputazione di un reddito minimo sulla base dei valori fiscalmente riconosciuti di determinati beni. Ai fini delle imposte sui redditi, l'applicazione della disciplina delle società non operative si deve articolare in due fasi: - in primo luogo, occorre verificare la c.d. "operatività", ovvero confrontare i ricavi e i proventi effettivamente conseguiti con l'ammontare dei ricavi o proventi presunti, determinati in base ai valori di taluni beni patrimoniali; - in secondo luogo, se l'ammontare dei ricavi effettivi è inferiore a quello dei ricavi presunti, si determina un reddito minimo presunto, anch'esso legato ai valori dei beni. Lo stesso art. 30 prevede poi due distinte tipologie di cause di esclusione da tale regime fiscale: una operante in via automatica, l'altra a seguito di provvedimento del Direttore Regionale delle Entrate dietro istanza di interpello disapplicativo, prevede appositamente la possibilità di richiedere la disapplicazione del regime delle società di comodo, ai sensi dell'art. 37 -bis c. 8 del DPR 600/73, in presenza di oggettive situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi e del reddito minimo.

In tema di ICI, l'adozione della delibera, prevista dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con la quale il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili se, da un lato, delimita il potere di accertamento dell'ente territoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello così predeterminato, dall'altro, non impedisce allo stesso, ove venga a conoscenza o in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultino elementi sufficientemente specifici in grado di contraddire quelli, di segno diverso, ricavati in via presuntiva dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, di rideterminare l'imposta dovuta. Infatti, le delibere in questione non hanno natura imperativa, benché integrino una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza ed utilizzabili dal giudice quali indici di valutazione anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione. In particolare, esse svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. n. 69 del 1989, convertito in legge n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Il costo delle ferie non godute va rapportato all'esercizio di competenza, in quanto maturato in quell'esercizio, indipendentemente dal fatto che il contribuente fruisca delle ferie in un periodo successivo. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti le regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito implica che gli elementi reddituali derivanti da una determinata operazione siano iscritti in bilancio non gia' con riferimento alla data del pagamento o dell'incasso materiale del corrispettivo, ma nel momento in cui esso perviene a completa maturazione, (indipendentemente quindi anche dalla fatturazione, oltreche' dell'effettivo pagamento), col solo limite della certezza di costi o ricavi non ancora determinabili. Correttamente quindi il costo del fattore lavoro, quando sia certo e determinabile come nella fattispecie, va correlato ai relativi ricavi in forza del principio di competenza, per cui la detrazione di tale costo o degli oneri ad esso connessi, deve avvenire nello stesso periodo di imposta al quale sono imputati i ricavi. Tale e' il principio espresso dall'art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 ("I ricavi, le spese, e gli altri componenti positivi o negativi … concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza …") che va necessariamente collegato con i principi civilistici di cui all'art.È2423-bis, n. 3), del codice civile, secondo cui nella redazione del bilancio, si deve tener conto "dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento". E' dunque senz'altro ammissibile, ai sensi del citato art. 75 del Tuir la deduzione dell'indennita' sostitutiva di ferie non godute in quanto costo certo nella sua esistenza e determinabile sulla base degli elementi risultanti alla chiusura dell'esercizio, indipendentemente dall'eventuale godimento delle ferie stesse nell'esercizio successivo (nel qual caso si realizzera' una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell'art. 55 del Tuir). *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

In sede di liquidazione principale dell'INVIM, ai sensi degli artt. 19 e 20 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, l'Ufficio deve limitarsi a determinare l'incremento di valore dell'immobile (costituito dalla differenza tra i suoi valori finale ed iniziale maggiorato delle spese computabili) sulla base dei soli elementi di fatto esposti dal contribuente nella dichiarazione, applicando ad esso incremento le aliquote di cui all'art. 15 dello stesso D.P.R., essendogli preclusa ogni possibilita' di rettifica dei dati dichiarati, salvo la correzione di eventuali errori materiali. Pertanto, quand'anche ritenga di non poter accettare quanto dichiarato dal contribuente anche per la inammissibilita' delle spese esposte ai fini della maggiorazione del valore iniziale, deve pur sempre procedere alla liquidazione principale sulla base degli elementi risultanti dalla dichiarazione, ed introdurre, separatamente, la procedura diretta all'applicazione dell'imposta complementare attraverso la notifica di un avviso di accertamento che espliciti, con adeguata motivazione, gli elementi valutativi e l'iter logico in base ai quali ritenga di non accettare i valori dichiarati dal contribuente, in modo da consentire a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Gli artt. 2 e 3 del dl. 5.11.1973, n. 600 (convertito con modificazioni dalla legge 19.12.1973, n. 823) identificando nel "reddito imponibile dichiarato dal contribuente" l'indice di riferimento per la determinazione automatica della base di applicazione dell'imposta per la quale sia stato chiesto il "condono" concesso con lo stesso dl. n. 600 del 1973, ha riguardo esclusivamente alle cifre finali che il contribuente abbia indicato nelle dichiarazioni dei redditi, qualunque sia l'argomentazione giuridica o logica sottesa alla stessa dichiarazione e, quindi, anche se discenda dall'applicazione di principi errati oppure dalla detrazione delle perdite degli esercizi degli anni precedenti, la cui aggiunta alla base imponibile non puo', conseguentemente, costituire oggetto di correzione disposta dall'Amministrazione finanziaria.

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