In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l'istituto della continuazione, sancito dall'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997, secondo cui quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, è applicabile anche all'ICI. Nel caso di specie si era in presenza di violazioni identiche riferite ad annualità diverse, avendo il Comune contestato, con diversi avvisi di accertamento, alla contribuente il mancato pagamento dell'ICI. In ragione di ciò trova applicazione, pertanto, quanto alle relative sanzioni, il principio secondo cui per l'ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, citato, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.