Ordinanza del 18/07/2022 n. 22477 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

ICI - SANZIONI - APPLICAZIONE DEL CUMULO GIURIDICO

In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l'istituto della continuazione, sancito dall'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997, secondo cui quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, è applicabile anche all'ICI. Nel caso di specie si era in presenza di violazioni identiche riferite ad annualità diverse, avendo il Comune contestato, con diversi avvisi di accertamento, alla contribuente il mancato pagamento dell'ICI. In ragione di ciò trova applicazione, pertanto, quanto alle relative sanzioni, il principio secondo cui per l'ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, citato, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


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E' illegittimo l'accertamento notificato ai fini TARSU dal Comune che, in caso di omessa denuncia del contribuente per variazioni rilevanti per l'applicazione del tributo, non tenga conto del cumulo giuridico nell'applicazione delle sanzioni riferite agli anni d'imposta interessati. Questo in quanto, trattandosi di violazioni della stessa indole riguardanti più periodi d'imposta, in base al cumulo giuridico deve essere applicata la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/97, art. 12, comma 5.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 13486/2019, Cass. 26434/2017.

In tema di sanzioni doganali è inapplicabile il regime della continuazione di cui all'articolo 12, comma 5, del Decreto Legislativo n. 472/1997, che postula che le violazioni siano state commesse in periodi d'imposta diversi, nozione questa estranea alla materia doganale, senza che ad essa possa ritenersi equivalente il compimento delle singole operazioni d'importazione o esportazione. Infatti, nella materia doganale, ogni operazione è autonoma per cui l'istituto della continuazione, pur a fronte di violazioni della medesima indole, non risulta applicabile, tanto più come nel caso di specie in cui l'Amministrazione ha posto in essere i presupposti sui quali si fonda il legittimo affidamento del debitore.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In ipotesi di ripetuti omessi e tardivi versamenti di imposta non si può applicare il cumulo giuridico in quanto questi illeciti sono sanzionati in modo specifico e non vi è alcuna riduzione. Nel caso di specie, l'agente della riscossione, a seguito dell'iscrizione a ruolo dell'Agenzia delle Entrate, notificava ad una società una cartella contenente sanzioni ed interessi relativi a tardivi versamenti IVA. La cartella veniva contestata per la sproporzione tra la sanzione irrogata, conseguenza della mancata applicazione dell'istituto del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 472/1997, e l'illecito commesso consistito nel ritardato versamento delle imposte. Secondo la Corte, tale articolo non risulta applicabile perché concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema d'ICI, l'omessa denuncia dell'immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell'imposta ma anche per l'adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del d. lgs. n. 472 del 1997. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di ICI l'omessa denuncia dell'immobile è sanzionata per tutte le annualità in cui si protrae l'omissione perché a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione, e ciò sia con riferimento all'omessa dichiarazione che all'omesso versamento dell'imposta. Trova però applicazione l'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 472 del 1997, in forza del quale trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. L'istituto, inoltre, si applica per tutte le violazioni antecedenti alla formale contestazione, la quale produce interruzione solo per le eventuali contestazioni successive. Riferimenti normativi: art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997

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