Sentenza del 07/04/2017 n. 9094 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

ACCERTAMENTO IMPOSTE - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA - SOCIETÀ DI CAPITALI - CANCELLAZIONE SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - RAPPORTI DEBITORI - SUCCESSIONE

I soci, anche nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata \- ma non definiti all'esito della liquidazione - indipendentemente dal fatto che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

La responsabilità per il mancato pagamento, con le attività della liquidazione, delle imposte dovute da società tassabile in base a bilancio, prevista dall'art. 265 del d.P.R. n. 645 del 1958 a carico dei "liquidatori", sussiste a carico di tutti coloro che, pure a prescindere da formale investitura, si siano concretamente occupati della realizzazione del patrimonio sociale, al fine di estinguere le passività e distribuire gli eventuali residui fra gli aventi diritto. La responsabilità fissata dalla citata norma, pertanto, grava non soltanto su chi venga nominato liquidatore, ma anche sull'amministratore che abbia in effetti compiuto attività di liquidazione, prima del formale instaurarsi della liquidazione medesima e della nomina di altri come liquidatore.

Massima redatta cura del Ce.R.D.E.F.

I singoli soci sono responsabili per i debiti fiscali della società cancellata. A seguito dell'estinzione della società i creditori possono far valere le proprie pretese nei confronti dei soci, sia pure nei limiti delle somme che quest'ultimi hanno ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

All'atto di cancellazione di una società, per i rapporti facenti capo a questa e ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese, si determina un fenomeno successivo in capo ai soci, anche per i debiti non definiti in sede di bilancio finale di liquidazione, nei quali essi succedono ciascuno nei limiti della quota di partecipazione. Il limite di responsabilità dei soci di cui all'articolo 2495 del codice civile, non incide sulla loro legittimazione processuale, ma sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che non è escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Gli avvisi di accertamento sopravvenuti alla data della cancellazione della società seguono la disciplina di cui all'art. 2495 c.c. con la piena responsabilità dei soci. La responsabilità opera indipendentemente dalla mancata definitività del debito tributario al momento del riparto, in base alle risultanze del bilancio finale di liquidazione, e non subisce limitazione in ragione dell'entità del conferimento dei soci.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Gli ex soci subentrano nel lato passivo del rapporto d'imposta a prescindere di quanto riscosso a seguito della liquidazione. Ed infatti, i soci- obbligati devono essere individuati in coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente, dunque, dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

Riferimenti alla normativa: art. 96c.p.c.

Riferimenti Giurisprudenza:

di segno conforme: Cass. sent. n. 9841/2009; Cass. 14862/2009; Cass. n. 18759/2013; Cass. SS.UU. 24822/201

ACCERTAMENTO IMPOSTE - COMPETENZE E POTERI UFFICI - ART52 DPR N 633/72 OMESSA ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI IN SEDE AMMINISTRATIVA - INUTILIZZABILITÀ DEGLI STESSI IN SEDE CONTENZIOSA - PROVA

Incombe sull'amministrazione l'onere di provare i presupposti di fatto per l' applicazione dello art. 52,comma 5, del DPR n. 633/72 e, specificamente, che il contribuente abbia nella sostanza rifiutato di esibire la documentazione richiestagli in sede amministrativa. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Il contratto che fonda il rapporto sottostante una fattura generica costituisce un elemento idoneo a provare l'esistenza e l'inerenza del costo, rendendolo deducibile. Infatti, in tema di IVA, sebbene l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti prescritti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, faccia venir meno la presunzione di veridicità di quanto rappresentato nella stessa, ai fini della verifica del diritto alla detrazione del relativo costo l'amministrazione finanziaria deve tenere conto anche di eventuali altri documenti, messaggi o informazioni complementari forniti dal soggetto passivo, che nel caso di specie rendono ragionevolmente credibile che trattavasi di fatture emesse per recupero credito in via stragiudiziale.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Non sussiste, per l'Amministrazione finanziaria, alcun obbligo di contraddittorio preventivo per gli accertamenti ai fini Irpef ed Irap ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32. Tuttavia l'organo fiscale, in tale fase, deve concedere il contraddittorio endoprocedimentale - la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto - se il contribuente assolva all'onere di enunciare in concreto le proprie ragioni. Nel caso di specie , il ricorrente, non ha assolto tale onere e non ha manifestato con la dovuta autosufficienza le ragioni come nel caso in cui fosse stato tempestivamente attivato il contraddittorio.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Occorre una specifica richiesta da parte dell'ufficio fiscale e un conseguente rifiuto nel corso della verifica affinché la pubblica amministrazione usufruisca del divieto di utilizzo, in sede giudiziaria, di documenti non esibiti in sede amministrativa ( D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5). Questa norma si applica sia in caso di dolo del contribuente che nei casi in cui dichiari - contrariamente al vero - di non possedere i documenti per errore "non scusabile" di diritto o di fatto.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta scaduto il termine stabilito dall'ordinanza Comunale contigibile ed urgente che ne prevede l'esenzione. Ciò si ricava anche dall' art. 66 del d.l.g.s. n. 507/93 per il quale le agevolazioni non operano in via automatica - in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto- poiché il contribuente deve dedurre e provare i presupposti.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di accertamento tributario, l'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui la dichiarazione resa dal contribuente nel corso di un accesso di non possedere i libri, i registri, le scritture e i documenti richiestigli, ne preclude la valutazione a suo favore in sede amministrativa o contenziosa, trova applicazione solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di esibizione da parte del contribuente, non invece ove si fondi sull'effettiva indisponibilità della documentazione per colpa, caso fortuito o forza maggiore, incombendo la prova dei presupposti di fatto per l'applicazione della norma sull'Amministrazione finanziaria.

Massima redatta a cura del CED della Cassazione

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