La sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione ma solo la sua intestazione. L'agente della riscossione può dunque validamente procedere alla notifica della cartella di pagamento in forma digitale a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 26, co. 20, del d.P.R. n. 602/1973, senza che sia necessaria la sottoscrizione con firma digitale del funzionario preposto (Conf. Cass. SSUU 7665/2016; Cass. 11383/2016; Cass. 9872/2016; Cass. 24018/2016). (Lu.Gi.).
Riferimenti normativi: d.P.R. 602/73, artt. 25, 26. art. 149 bis c.p.c.
La notificazione della cartella di pagamento può avvenire sia allegando al messaggio PEC un documento informatico che rappresenti un duplicato informatico dell'atto originario sia mediante una copia su supporto informatico dell'originale cartaceo in formato PDF dovendosi escludere- in assenza di una previsione normativa ad hoc- che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea debba essere sottoscritta con firma digitale. (Conf. Cass. SS. UU. 23620/2018; Cass. 22758/2021; Cass. Ord. 28421/2021; 9972/2021, 36462/2021, 9710/2021; 21328/2020, 20809/2020). (Lu.Gi.).
Riferimenti normativi: c.p.c. art. 156.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS. UU. 23620/2018; Cass. 22758/2021; Cass. Ord. 28421/2021; 9972/2021, 36462/2021, 9710/2021; 21328/2020, 20809/2020.
L'atto impositivo con cui si procede al controllo cartolare e alla liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa.L'obbligo di motivazione relativo al calcolo degli interessi deve considerarsi assolto anche nell'ipotesi in cui la cartella rechi soltanto l'esatta quantificazione degli importi dovuti a titolo di accessori, purché si consenta al debitore di ricostruire agevolmente i criteri di determinazione e di verificare la regolarità del calcolo da parte dell'amministrazione finanziaria tramite una mera operazione matematica. (Conf. Cass. Ord. 28311/2019, 32488/2021). (Lu.Gi.).
Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 36 bis; d.P.R. 602/73, artt. 20 e 12, co 4.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Ord. 32488/2021, 28311/2019.