Sentenza del 06/06/2022 n. 2558 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 3

Decisioni

  • 005955/2020 - GIUDIZIO INTERMEDIO

Massime

PROCESSO TRIBUTARIO - CARTELLA - VIZIO DI NOTIFICA - ESTRATTO DI RUOLO - IMPUGNABILITÀ - CONSEGUE 1° MASSIMA PROCESSO TRIBUTARIO - CARTELLA - PROVA DELLA NOTIFICA - ESIBIZIONE DELL'ORIGINALE - NON NECESSITA - ESIBIZIONE DELLA COPIA CON RELAZIONI DELLA NOTIFICA - SUFFICIENZA 2° MASSIMA

L'impugnabilità dell'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione è ammessa qualora il contribuente non abbia avuto precedente conoscenza della cartella per un vizio di notifica. L'impugnabilità non è ammessa qualora a seguito di regolare notifica delle cartelle, queste non siano state impugnate nei termini di legge e le pretese tributarie siano divenute definitive. (R.M.).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. S.U. 19704/2015; n. 22946/2016; Cass. n. 5446/2019; Cass. S.U. n. 22080/2017.

Ai fini della prova della notifica non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia della cartella esattoriale e delle relative notifiche, risultando sufficiente l'esibizione della matrice o della copia della cartella con le relative relazioni di notifica. L'estratto di ruolo, in quanto fedele riproduzione della parte di ruolo relativa alle pretese creditorie, è equipollente alla matrice della cartella e contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa debitoria. (R.M.).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23902/2017; n. 33563/2018; n. 16121/2019.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

La sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione ma solo la sua intestazione. L'agente della riscossione può dunque validamente procedere alla notifica della cartella di pagamento in forma digitale a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 26, co. 20, del d.P.R. n. 602/1973, senza che sia necessaria la sottoscrizione con firma digitale del funzionario preposto (Conf. Cass. SSUU 7665/2016; Cass. 11383/2016; Cass. 9872/2016; Cass. 24018/2016). (Lu.Gi.).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/73, artt. 25, 26. art. 149 bis c.p.c.

La notificazione della cartella di pagamento può avvenire sia allegando al messaggio PEC un documento informatico che rappresenti un duplicato informatico dell'atto originario sia mediante una copia su supporto informatico dell'originale cartaceo in formato PDF dovendosi escludere- in assenza di una previsione normativa ad hoc- che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea debba essere sottoscritta con firma digitale. (Conf. Cass. SS. UU. 23620/2018; Cass. 22758/2021; Cass. Ord. 28421/2021; 9972/2021, 36462/2021, 9710/2021; 21328/2020, 20809/2020). (Lu.Gi.).

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 156.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS. UU. 23620/2018; Cass. 22758/2021; Cass. Ord. 28421/2021; 9972/2021, 36462/2021, 9710/2021; 21328/2020, 20809/2020.

L'atto impositivo con cui si procede al controllo cartolare e alla liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa.L'obbligo di motivazione relativo al calcolo degli interessi deve considerarsi assolto anche nell'ipotesi in cui la cartella rechi soltanto l'esatta quantificazione degli importi dovuti a titolo di accessori, purché si consenta al debitore di ricostruire agevolmente i criteri di determinazione e di verificare la regolarità del calcolo da parte dell'amministrazione finanziaria tramite una mera operazione matematica. (Conf. Cass. Ord. 28311/2019, 32488/2021). (Lu.Gi.).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 36 bis; d.P.R. 602/73, artt. 20 e 12, co 4.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Ord. 32488/2021, 28311/2019.

L'impugnazione dell'estratto del ruolo è consentita soltanto allorché per il suo tramite si venga a conoscenza della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento che non risultino in precedenza regolarmente notificati. (Conf. Cass. 19704/2015; 11439/2016; 20611/2016; 27899/2018; 22507/2019; 7228/2020). (C. Lo.).

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 546/1992, art. 19.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 19704/2015; 11439/2016; 20611/2016; 27899/2018; 22507/2019; 7228/2020.

In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti unicamente l'avvenuta notifica e l'Agenzia per la Riscossione dia prova della regolare esecuzione, resta preclusa la deduzione dei vizi non fatti valere tempestivamente e correlativamente non vi è alcun obbligo dell'Agente della riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della detta cartella. (Conf. Cass. 10326/2014). (C. Lo.).

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 10326/2014.

Il disconoscimento effettuato dal contribuente in giudizio delle copie degli avvisi di ricevimento è valido solo se realizzato in maniera chiara, puntuale, specifica e completa. (Conf. Cass. 28096/2009, 14416/2013). (C. Lo.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 28096/2009, 14416/2013.

In tema di notifica di una cartella esattoriale, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. Anche nell'ipotesi di notifica a mezzo posta, l'esattore è tenuto unicamente, in caso di contestazione, a produrre la ricevuta di ritorno della raccomandata (nella quale e' indicato il numero della cartella notificata) sottoscritta dal destinatario e l'estratto di ruolo che è la riproduzione della parte del ruolo che si riferisce alla pretesa impositiva fatta valere con la cartella notificata al contribuente, tenuto conto che la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte. (S.A.).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/2003, art. 25; d.l. 223/2006; c.p.c. art. 148.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15784/17; Cass. n. 3452/16, Cass. 2790 /16; Cass. n. 15001 /16; Cass. n. 12888/15; Cass. n. 24235/15.

L'art. 4 del d.l. 119/2018, che prevede lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, opera in via automatica ex lege, indipendentemente dall'adozione di uno specifico provvedimento amministrativo (Cass. 11410/2019, 21815/2019).

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione è subentrata a titolo universale ad Equitalia ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.l. 193/2016 (Cass. Ord. 15003/2018), con la conseguenza che la prima può produrre, nei giudizi in cui originariamente resisteva la seconda, la documentazione in ordine alla regolare e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento. In merito alla documentazione comprovante la regolare notifica delle cartelle di pagamento, laddove prodotta in copia e non in originale, se si intende contestare la produzione in fotocopia, occorre indicare quali elementi denotino la non corrispondenza tra la realtà effettiva e quella riprodotta, non essendo sufficienti contestazioni meramente generiche o imprecise (Cass. 1974/2018, 9526/2010, 10326/2014). L'agente per la riscossione può dimostrare la regolare notifica della cartella di pagamento, producendo una copia della stessa, non sussistendo un obbligo legale di deposito dell'originale o copia integrale in assenza di specifico provvedimento emesso al riguardo dal giudice (Cass. Ord. 23095/2020, 4885/2020). (M.G.).

Riferimenti normativi: d.l. 119/2018, art. 4; d.l. 193/2016, art. 1, comma 2; art. 2719 c.c.; d.lgs. 546/1992, art. 19, comma 3.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 11410/2019; 21815/2019; 15003/2018; 1974/2018, 9526/2010, 10326/2014; 23095/2020; 4885/2020.

In caso di impugnazione dell'estratto di ruolo - ammissibile solo se il contribuente non abbia avuto la legale conoscenza dell'atto presupposto contenente la pretesa tributaria - l'avvenuto riscontro della notificazione della cartella presupposta, non consente la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. Diversamente si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il contribuente, consentendogli di opporre una cartella già nota nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di regolare notificazione. In sede di impugnazione di ruolo non può neanche essere eccepita la prescrizione del credito oggetto della cartella per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. non essendo ammessa, in difetto di un'azione esecutiva in atto, l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione. (Conf. Cass. 10326/14, 23039/16, 16121/2019, 15604/2020, 21289/2020). (A.C.D.).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art.19.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 10326/14, 23039/16, 16121/2019, 15604/2020, 21289/2020.

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